Inammissibile il ricorso su misure alternative non richieste al merito (Cass. pen. Sez. I n. 40702 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il ricorso per cassazione che censuri il mancato riconoscimento di una misura alternativa alla detenzione sulla quale il Tribunale di sorveglianza non si sia espresso, perché mai specificamente richiesta. Il giudice di legittimità non può essere investito di una questione non sottoposta al giudice di merito. Le doglianze che si limitino a contestare in termini meramente confutativi la valutazione degli elementi di merito, senza allegazioni specifiche, sono generiche e non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. Il diniego delle misure fondato su motivazione esaustiva, logica e coerente con le risultanze procedimentali è insindacabile nel merito.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e ha rigettato le istanze di liberazione condizionale, semilibertà e differimento della pena per grave infermità, anche nelle forme della detenzione domiciliare. La condannata espiava una pena di sei anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990, commesso il 26.04.2022.
Il Tribunale ha escluso i presupposti di legge e ha valorizzato, tra l’altro, la mancanza di attività lavorativa prospettata, la gravità dei fatti, la non lontana epoca di commissione, la non breve entità della pena residua e l’assenza di un sicuro ravvedimento. La condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio motivazionale e violazione di legge su tutti i punti del rigetto. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla verifica della corrispondenza tra le doglianze e la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Il ricorso è inammissibile perché propone deduzioni generiche e manifestamente infondate, prive di reale confronto con la motivazione del Tribunale, giudicata esaustiva, logica e coerente con le risultanze procedimentali.
Quanto all’affidamento in prova al servizio sociale, la ricorrente ne lamenta il mancato riconoscimento. La Corte rileva che si tratta di misura sulla quale il Tribunale non si è espresso perché non era stata formulata alcuna specifica domanda. Dall’esame dell’istanza originaria risulta che la condannata aveva svolto solo generici riferimenti, sovrapponendo a tratti l’istituto con quello della detenzione domiciliare. Il Tribunale, quindi, correttamente nulla ha dedotto in merito. Il ricorso devolve così alla Corte una questione non analizzata in sede di merito perché ad esso non sottoposta. Sul punto la doglianza è inammissibile.
Con riferimento alla liberazione condizionale ex art. 176 cod. pen., la Corte osserva che il Tribunale aveva fondato il rigetto sull’assenza di prospettazione specifica in ordine al pagamento delle obbligazioni civili derivanti dal reato e sulla mancanza di un sicuro ravvedimento desumibile dalle risultanze trattamentali. La ricorrente deduce considerazioni generiche, senza allegare alcunché sulla sola evocata impossibilità di adempiere, e contesta in modo altrettanto aspecifico la valutazione, ponendosi in termini meramente confutativi.
In tema di semilibertà, le censure non sono conferenti rispetto al contenuto del provvedimento, che nega il beneficio in ragione della mancata prospettazione di attività lavorativa, della gravità dei reati, della non lontana epoca di commissione, della non breve entità della pena residua e della appena accennata revisione critica. Il Tribunale ha ritenuto necessario, come da indicazione dell’equipe, approfondire l’osservazione inframuraria, con prosecuzione al beneficio del lavoro esterno.
Del pari inammissibili sono le doglianze sul diniego del differimento della pena per grave infermità, anche nelle forme della detenzione domiciliare. Il Tribunale, conformemente alle risultanze, ha escluso che dalle relazioni sanitarie emergesse un’incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario. Il ricorso tende a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti delle misure. Segue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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