Nullità del licenziamento solo per violazione della competenza decisoria del Consiglio di disciplina, non per mere irregolarità procedimentali (Cass. civ. n. 2377 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento disciplinare del personale autoferrotranviario, la violazione dell’art. 53 r.d. n. 148/1931 determina la nullità del licenziamento, con applicazione della tutela reale di cui all’art. 18, commi 1 e 2, legge n. 300/1970, solo quando la violazione concerna la regola attributiva del potere decisorio all’organo terzo (il Consiglio di disciplina), posto a presidio di fondamentali garanzie dell’incolpato. Le mere irregolarità endoprocedimentali — quali la mancata preventiva costituzione del Consiglio o la concentrazione nel direttore di funzioni istruttorie, di contestazione e di opinamento — non integrano un vulnus al diritto di difesa e non assumono rilievo ai fini della nullità, trattandosi di norme di azione la cui violazione non è assistita da specifica sanzione civilistica.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società di autolinee, impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli il 23.3.2018 a seguito della decisione del Consiglio di disciplina. Nella fase sommaria ex legge n. 92/2012, il Tribunale dichiarava risolto il rapporto, riconoscendo solo l’indennità risarcitoria. In sede di opposizione, il Tribunale accertava la nullità del licenziamento per violazione dell’art. 53 r.d. n. 148/1931, disponendo la reintegra. La Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale accoglimento del reclamo della società, escludeva la violazione delle regole sulla competenza del Consiglio ma riteneva integrata una violazione procedurale, con conseguente applicazione della tutela indennitaria ex art. 18, comma 6, legge n. 300/1970, condannando la società al pagamento di nove mensilità.

La Motivazione della Corte

La Cassazione esamina congiuntamente i motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, muovendo dalla ricostruzione del quadro normativo di cui agli artt. 53 e 54 r.d. n. 148/1931. Richiama la sentenza n. 1157/2026, resa all’esito della stessa udienza, secondo cui la natura imperativa dell’art. 53 si evince dall’attribuzione della competenza decisoria a un organo terzo in funzione di garanzia, sicché la sanzione inflitta in violazione di tale regola è nulla per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c., con applicazione della tutela reale. Non ogni inosservanza delle previsioni dell’art. 53 è però idonea a determinare la nullità.

Quanto alla prima violazione denunciata — la mancata costituzione del Consiglio al momento della richiesta del lavoratore — la Corte condivide il giudizio della sentenza impugnata: la violazione non concerne la parte imperativa della norma, ma profili formali non caratterizzati da perentorietà, in relazione ai quali non risulta che la costituzione ex post dell’organo fosse modellata sul caso concreto. Richiama i precedenti Cass. n. 17959/2023 e Cass. n. 17960/2023, secondo cui la mancata preventiva costituzione del Consiglio non è di per sé produttiva di nullità: essa sussiste solo quando il lavoratore abbia tempestivamente richiesto la decisione dell’organo e il licenziamento sia stato comunque comminato dal datore di lavoro.

In ordine alla seconda violazione — la concentrazione nel direttore generale delle funzioni istruttorie, di contestazione e di opinamento — la Corte dissente dalla gravata sentenza. La disposizione che prevede la delega delle indagini da parte del direttore costituisce una norma di azione, non di relazione, concernendo una fase endoprocedimentale che non si traduce automaticamente nella violazione di un valore fondamentale. L’art. 53 non esclude tassativamente la concentrazione di tali funzioni in un solo soggetto e, comunque, la questione della delega si colloca in una fase antecedente all’inizio del procedimento disciplinare, in cui non si pongono esigenze difensive: il lavoratore può comunque svolgere ogni attività difensiva nelle fasi successive.

L’irrilevanza delle asserite violazioni, rispetto ai passaggi procedimentali che caratterizzano una effettiva compromissione delle garanzie, rende inapplicabile anche la tutela risarcitoria ex art. 18, comma 6, legge n. 300/1970, erroneamente ancorata dalla Corte territoriale al plurimo mancato rispetto delle competenze nelle fasi di contestazione e di stesura della relazione ispettiva, non ravvisabile nella fattispecie. La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande del lavoratore, compensando le spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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