Accesso alle intercettazioni nel riesame: tempestiva richiesta al PM (Cass. pen. Sez. 1 n. 18199 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la difesa che deduca la nullità di ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto l’accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti le registrazioni di conversazioni utilizzate per l’adozione della misura è gravata dall’onere di provare la tempestiva richiesta rivolta al pubblico ministero, esplicitamente finalizzata all’utilizzo dei supporti in vista del giudizio di riesame, nonché l’omesso o ritardato rilascio della documentazione richiesta. La richiesta di accesso alle conversazioni utilizzate per adottare un’ordinanza cautelare determina l’obbligo del pubblico ministero di provvedere tempestivamente anche prima del deposito, ex art. 268, comma 4, cod. proc. pen. L’omesso deposito dei file audio non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, essendo sufficiente la trasmissione di una documentazione, anche sommaria, che dia conto del contenuto delle conversazioni. L’omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti determina la caducazione del provvedimento solo se gli atti non trasmessi siano stati determinanti ai fini dell’applicazione della misura, gravando sull’indagato l’onere di indicare le ragioni di tale determinatezza.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato l’ordinanza del G.i.p. con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di un indagato per il reato di omicidio. La difesa aveva eccepito la mancata trasmissione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali delle figlie dell’indagato e del file audio contenente un cosiddetto monologo confessorio, utilizzato dal G.i.p. quale elemento della gravità indiziaria.

Avverso l’ordinanza del riesame, il difensore proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo deduceva la violazione degli artt. 268 e 178, lett. c), cod. proc. pen. per la mancata possibilità della difesa di ascoltare il file audio e di verificare la trascrizione; con il secondo censurava la motivazione in punto di gravità indiziaria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, valorizzando la tardività della richiesta difensiva di accesso al file audio, avanzata non al pubblico ministero ma soltanto alla seconda udienza dinanzi al Tribunale del riesame, nonostante la trascrizione fosse stata depositata sin dall’udienza di convalida dell’arresto. Ha richiamato il principio per cui la deduzione della nullità per omesso accesso ai supporti richiede la prova della tempestiva attivazione della difesa verso il pubblico ministero, onere non assolto nel caso di specie.

Quanto all’eccezione concernente la mancata trasmissione dei verbali di s.i.t. delle figlie dell’indagato, la Corte ha escluso ogni effetto caducatorio, rilevando che tali dichiarazioni, rese successivamente ad altre confermative, erano state integralmente riportate nell’ordinanza impugnata e valutate dal Tribunale anche nella parte favorevole all’indagato. Ha ribadito che l’omessa trasmissione degli atti determina la caducazione del provvedimento solo se gli atti erano determinanti, spettando all’indagato l’onere di dimostrarlo.

In ordine al secondo motivo, la Corte ha qualificato le censure come rivalutative, ricordando che il controllo di legittimità sulla gravità indiziaria è limitato alla verifica dell’adeguatezza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, non potendo risolversi in una diversa valutazione delle risultanze probatorie. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale immune da vizi e coerente nell’attribuire valenza indiziaria al compendio investigativo.

Quanto alla doglianza relativa alle condizioni di salute dell’indagato, la Corte l’ha dichiarata generica, evidenziando che la relazione del consulente, provvisoria, non attestava una incompatibilità con il regime carcerario ma solo l’opportunità di una collocazione in strutture più adeguate ai sensi dell’art. 275, comma 4-ter, cod. proc. pen. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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