Consapevole fruizione dell’allaccio abusivo di energia elettrica e insensibilità alle precedenti condanne (Cass. pen. Sez. 7 n. 1222 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di chi realizza un allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, bypassando il contatore, integra il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., qualora l’agente fruisca consapevolmente dell’illecita fornitura. In tema di vizio di motivazione, ricorre la cd. doppia conforme tra la sentenza di primo grado e quella di appello quando quest’ultima, nella sua struttura argomentativa, si salda con la prima attraverso ripetuti richiami e l’adozione dei medesimi criteri valutativi, sicché le due decisioni possono essere lette congiuntamente come un unico complessivo corpo decisionale. Il giudice di merito non è tenuto a una motivazione specifica sul giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche quando la loro concessione sia preclusa dal divieto di prevalenza di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen., in presenza della contestata recidiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, confermando la decisione del Tribunale di Foggia, aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., per essersi impossessato dell’energia elettrica sottratta alla società Enel s.p.a. mediante un allaccio abusivo realizzato con un cavo diretto alla rete di distribuzione, eludendo la misurazione del contatore. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’accertamento della penale responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con cui si contestava l’affermazione di responsabilità in assenza della prova che l’imputato avesse materialmente effettuato l’allaccio o che fosse consapevole della sua esistenza. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio della doppia conforme, evidenziando come la sentenza di appello si fosse saldata con quella di primo grado, consentendo una lettura congiunta delle due decisioni come un unico complessivo corpo decisionale. La Corte ha valorizzato la circostanza che l’imputato fosse abitante nell’appartamento, peraltro abusivamente occupato, nel quale erano presenti due cavi attaccati direttamente al quadro centralizzato della rete, elementi sufficienti a comprovare la consapevole fruizione dell’illecita fornitura.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che la censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza non era consentita in sede di legittimità, essendo il relativo apprezzamento riservato al giudice di merito. Il giudice di appello aveva fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, esaminando in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, per reati di ricettazione e truffa, tipicamente espressivi di illeciti per scopo di lucro. Tale continuità era stata ritenuta indicativa di una maggiore pericolosità dell’agente, dimostratosi insensibile ai precedenti moniti, con conseguente esclusione del bilanciamento delle attenuanti generiche con le contestate aggravanti, alla luce del divieto di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., di una somma in favore della Cassa delle ammende, equamente determinata in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 69 c.p. – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso