Il metodo tariffario ARERA integra il contratto e vincola il Comune (TAR Lombardia n. 636 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei settori regolati il metodo tariffario dell’ARERA integra dall’esterno le pattuizioni contrattuali ai sensi dell’art. 1339 c.c., anche in sostituzione delle clausole che ammettono o escludono la rivalutazione automatica dei prezzi unitari. Il Comune non è obbligato a riconoscere per intero l’adeguamento contrattuale dei costi unitari, né un adeguamento pari al limite risultante dal MTR-2, ma se intende discostarsi da tale limite deve dimostrare che la gestione rimarrebbe in equilibrio. L’esclusione delle singole voci di costo richiede una motivazione analitica sulla loro inefficienza: la mera elencazione in un foglio excel e il richiamo all’aggiornamento ISTAT disapplicano il metodo tariffario. Il gestore ha interesse ad impugnare immediatamente il PEF validato dal Comune, non essendo l’approvazione ARERA una fase necessaria e predefinita.

Il Fatto

La società ricorrente è affidataria del servizio integrato di igiene urbana di un Comune in esito a una gara bandita nel 2018, con contratto stipulato nel dicembre 2020 e durata fino al 31 dicembre 2025. L’art. 46 del capitolato speciale prevedeva l’applicazione dell’indice ISTAT ai costi unitari a partire dal secondo anno, escludendo dalla revisione i costi di smaltimento e trattamento dei rifiuti.

Con deliberazione consiliare del 2022 il Comune ha approvato il PEF per il periodo regolatorio 2022-2025, elaborato secondo il MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021. Il Comune ha però limitato il riconoscimento tariffario al corrispettivo contrattuale rivalutato, detraendo dal PEF gli importi eccedenti. La società ha impugnato la deliberazione, la successiva approvazione delle tariffe TARI per il 2023 e la determinazione dirigenziale di revisione dei prezzi unitari, che riconosceva un corrispettivo inferiore a quello derivante dal MTR-2.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di giudicato fondata su una precedente pronuncia sfavorevole in tema di revisione prezzi. Quel giudicato riguarda la ricostituzione del sinallagma per vie interne e l’assenza di circostanze impreviste e imprevedibili; il presente giudizio muove invece da una circostanza prevista e prevedibile, il metodo tariffario, che integra i contratti dall’esterno ai sensi dell’art. 1339 c.c.

Quanto all’interesse ad agire, la procedura dell’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 affida al Comune la validazione dei costi efficienti e all’Autorità la sola verifica del corretto inserimento dei dati nella formula tariffaria. Le tariffe comunali sono efficaci prima dell’approvazione ARERA e mantengono il vincolo di prezzi massimi, senza conguaglio automatico: di qui l’interesse all’impugnazione immediata. Il Collegio richiama, per il diverso settore idrico, TAR Brescia Sez. I 29 dicembre 2022 n. 1388.

Nel merito, l’offerta recepita nel contratto costituisce la base condivisa del rapporto e non può essere rimessa in discussione. Tuttavia l’adeguamento dei prezzi ricade nel metodo tariffario, che persegue un equilibrio tra efficienza, sostenibilità per gli utenti e sostenibilità finanziaria della gestione. Il Comune può non riconoscere l’intero adeguamento, ma deve dimostrare il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, ai sensi dell’art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021.

L’incremento non è mai automatico: è ammesso solo per costi qualificabili come efficienti ai sensi degli art. 7 e 28.2 del MTR-2. Nel caso concreto manca un vero apparato motivazionale: i costi ritenuti inefficienti sono meramente elencati in un foglio excel, senza indicare perché non siano in linea con il benchmark. Il richiamo all’aggiornamento ISTAT disapplica il MTR-2 nella parte essenziale, svincolando progressivamente le tariffe dai costi.

Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con pronuncia di accertamento e senza annullamento delle tariffe in vigore. L’effetto conformativo vincola il Comune a riesaminare il PEF entro novanta giorni dal deposito, esaminando singolarmente le voci escluse; è fatta salva la pretesa al conguaglio dalla notifica del ricorso. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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