Destituzione del poliziotto penitenziario e decorrenza dei termini procedimentali (TAR Toscana n. 625 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di destituzione del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 449 del 1992 per promuovere o proseguire il procedimento disciplinare decorre dalla data di comunicazione ufficiale della sentenza penale irrevocabile all’Amministrazione, e non dalla data di pubblicazione o di irrevocabilità della stessa. Il termine complessivo di duecentosettanta giorni, dato dalla somma dei centottanta giorni per l’avvio e dei successivi novanta per la conclusione, va computato dalla medesima comunicazione. Le sentenze penali di proscioglimento, o di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non impediscono all’Amministrazione di sottoporre il dipendente a procedimento disciplinare per gli stessi fatti, che restano oggetto di autonoma valutazione in sede amministrativa. La prescrizione estingue il reato ma non incide sul dato fattuale e sulla sua rilevanza disciplinare, salvo che un giudicato assolutorio escluda l’insussistenza del fatto o la commissione dello stesso.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, veniva sottoposto a procedimento penale. Con sentenza di primo grado il Tribunale lo condannava alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione per danneggiamento mediante incendio e per tentata estorsione, poi riqualificata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte di Appello, in riforma parziale, dichiarava non doversi procedere per prescrizione dei reati, con sentenza divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2022.
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria contestava gli addebiti e adottava la destituzione ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), b) e d) e comma 3, lett. a), d.lgs. n. 449 del 1992. Il lavoratore impugnava il decreto e la deliberazione del Consiglio Centrale di disciplina, deducendo violazione dei termini procedimentali, vizio di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della decorrenza del termine di centottanta giorni. Secondo il ricorrente, la destituzione era stata adottata oltre i duecentosettanta giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza, nota all’Amministrazione. Il Tribunale interpreta invece l’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 449 del 1992 nel senso che i termini decorrono dalla comunicazione ufficiale della sentenza irrevocabile, non dalla sua pubblicazione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la sanzione disciplinare deve essere inflitta entro duecentosettanta giorni dalla notizia, e la giurisprudenza costituzionale che ha valorizzato la conoscenza effettiva della sentenza da parte dell’Amministrazione, per evitare che il decorso del termine dipenda da un’attività conoscitiva non garantita. Nel caso di specie il dies a quo viene individuato nel 6 marzo 2023, quando la struttura ha trasmesso la sentenza con la comunicazione dell’avvenuta irrevocabilità. Il procedimento è dunque durato centonovantadue giorni sui duecentosettanta disponibili: la censura è priva di pregio.
Il Tribunale esamina poi il vizio di motivazione e di istruttoria unitamente alla proporzionalità. Osserva che la sentenza di proscioglimento non rende il dipendente estraneo ai fatti, né impedisce la valutazione autonoma in sede disciplinare. Richiama l’art. 28 cod. proc. pen., che limita l’efficacia del giudicato ai fatti materiali e non toglie all’organo disciplinare la potestà di valutare gli stessi fatti.
Quanto alla prescrizione, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’estinzione del reato non incide sul dato fattuale e sulla sua rilevanza disciplinare, salvo un giudicato assolutorio. La Corte di Appello aveva escluso la possibilità di assolvere nel merito, sicché la gravità delle condotte non viene meno per la riqualificazione del reato, per l’estraneità formale alla ditta dei familiari o per l’intervenuta prescrizione. Il Consiglio Centrale di disciplina aveva acquisito entrambe le sentenze e valutato la condotta, i precedenti disciplinari e il curriculum professionale, richiamando il principio di proporzionalità di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 449 del 1992.
Il sindacato sulla proporzionalità è limitato ai macroscopici vizi logici, non ravvisati. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese; resta assorbita la domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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