Motivazione apparente e sospensione necessaria nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 1710 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, è affetta da nullità per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la sentenza di appello che si limiti ad affermare in modo apodittico la validità della deduzione delle perdite del periodo d’imposta precedente, senza effettiva rassegna delle ragioni della decisione né ricostruzione dell’iter logico seguito. La nullità sussiste altresì quando la motivazione risulti generica e inidonea a ricostruire il percorso decisionale, così da non consentire il controllo di legittimità. Il vizio della motivazione assorbe gli ulteriori motivi di ricorso, con conseguente cassazione con rinvio al giudice di secondo grado, in diversa composizione, per la decisione nel merito e la liquidazione delle spese.
Il Fatto
Con avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate disconosceva una nota di credito relativa a una fattura di vendita di materiale lapideo, di importo pari a 443.990,15 euro. La società in fallimento eccepiva l’illegittimità dell’atto e il mancato computo delle perdite di anni precedenti, in particolare quelle del 2007, già oggetto di rettifica da parte dell’Ufficio e di separato contenzioso, nonché di una pronuncia di cassazione con rinvio.
La Commissione tributaria provinciale, pur avallando il recupero, riconosceva lo scomputo delle perdite. Entrambe le parti proponevano appello e la Commissione tributaria regionale respingeva i gravami. L’Agenzia ricorreva quindi per cassazione con tre motivi, mentre il fallimento rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, con cui l’Ufficio deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. L’appello dell’Agenzia si fondava sulla ritenuta non compensabilità delle perdite pregresse del 2007, riconoscibili secondo l’Ufficio solo per la minor somma di 90.907 euro e non per le riconosciute 334.001 euro, e comunque già scomputate in eccesso rispetto al reddito positivo del 2009.
A fronte di tali deduzioni, la sentenza d’appello si limitava ad affermare la validità della deduzione delle perdite del periodo d’imposta precedente nella misura di 334.001 euro. Per la Corte non vi è traccia di una effettiva rassegna delle ragioni della decisione, ma solo di un’affermazione apodittica, che non assolve alla funzione di ricostruire il percorso logico seguito.
La motivazione risulta inoltre generica e poco comprensibile nel punto in cui esclude di poter anticipare la valutazione della dichiarazione per l’anno 2009 ai fini della determinazione del reddito, perché non oggetto del contenzioso e perché in contrasto con il principio di competenza nella determinazione del reddito d’impresa. Secondo la Corte, il motivo merita pertanto accoglimento.
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva l’omessa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., sostenendo che la Commissione tributaria regionale, preso atto della pendenza del giudizio sulla quantificazione delle perdite del 2007, avrebbe dovuto disporre la sospensione necessaria del processo, stante la natura pregiudiziale di quella controversia. La Corte osserva che, a prescindere dall’ammissibilità della sospensione necessaria in grado d’appello, dove vige piuttosto il principio della sospensione discrezionale dell’art. 337 cod. proc. civ., la controversia assunta come pregiudiziale era frattanto stata definita dalla stessa Corte. Il motivo resta comunque assorbito dall’accoglimento dell’altro. Per le medesime ragioni è assorbito anche il terzo motivo, con cui si deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 109 TUIR, nonché dell’art. 2697 cod. civ.
La sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che deciderà la controversia provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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