Natura pubblica della strada e autotutela possessoria del Comune (Cons. Stato n. 7051 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo può accertare in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. amm., la natura pubblica o ad uso pubblico di una strada quando tale verifica costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento comunale impugnato, senza eccedere i limiti della propria giurisdizione. L’accertamento incidentale non è impedito da un decreto civile reso in sede possessoria che si sia limitato a dichiarare l’inammissibilità dell’azione per tardività, senza statuire sulla proprietà o sulla natura giuridica della strada. L’ordine di rimozione dei cancelli che chiudono il transito pedonale costituisce manifestazione di autotutela possessoria a carattere vincolato, sicché eventuali vizi procedimentali non ne comportano l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990. La natura pubblica della strada può derivare anche dal suo effettivo assoggettamento all’uso pubblico, prescindendo da formali atti di acquisizione e dal soggetto che ne sopporta gli oneri di manutenzione.
Il Fatto
Un condominio impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Municipio gli aveva intimato la rimozione immediata di due cancelli pedonali posti all’ingresso di una strada interna e la riapertura del transito pedonale. L’Amministrazione fondava l’ordine sulla natura pubblica o ad uso pubblico della via, di collegamento tra due strade cittadine e unica via di accesso a un’area verde demaniale.
Il TAR respingeva il ricorso e dichiarava inammissibile l’impugnativa della nota di avvio del procedimento di revoca della concessione di passo carrabile. Il condominio appellava deducendo cinque motivi, incentrati soprattutto sulla natura privata della strada, già accertata — a suo dire — da un decreto del giudice civile.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare chiarisce che la verifica sulla esistenza di una servitù di uso pubblico o della demanialità della strada rientra nella giurisdizione amministrativa quando è finalizzata a stabilire la legittimità dei provvedimenti comunali ripristinatori, richiamando il precedente Consiglio di Stato, V, 16 ottobre 2017, n. 4791. Il TAR ha dunque compiuto un accertamento incidenter tantum esente da vizi.
Quanto al decreto civile invocato dall’appellante, la Corte rileva che esso si è limitato a dichiarare l’inammissibilità dell’azione di reintegrazione per tardività rispetto al termine dell’art. 1168 c.c., in un giudizio a cui Roma Capitale non aveva partecipato, senza alcun accertamento sulla proprietà o sulla natura della strada. Anzi, l’azione promossa da alcuni residenti sul presupposto della servitù costituisce un indizio che conferma l’uso pubblico.
Nel merito, il provvedimento impugnato documenta la natura pubblica della via attraverso molteplici elementi: il decreto prefettizio di esproprio dell’area verde, la deliberazione di denominazione della strada, le risultanze catastali, il regolamento del complesso immobiliare che la qualifica come strada di piano regolatore, la disciplina del traffico del 2010, la planimetria del passo carrabile che prevedeva il libero passaggio pedonale e l’accesso documentato fino al 2017. La concessione del passo carrabile autorizzava la sola occupazione carrabile, mantenendo il transito pedonale.
La Corte ritiene irrilevante che la strada non sia stata formalmente presa in carico dal Comune: la natura pubblica può derivare dall’effettivo assoggettamento all’uso pubblico, nè la manutenzione a carico del concessionario vale a escluderla, essendo prevista dalla stessa concessione. Sussistono pertanto i tre elementi dell’uso pubblico: esercizio del passaggio da parte della collettività, idoneità a soddisfare esigenze generali e titolo valido.
L’ordine ha natura vincolata quale potere-dovere di tutela della viabilità, con conseguente irrilevanza dei vizi procedimentali ex art. 21-octies. L’istruttoria risulta completa. Quanto al diritto di proprietà, le ragioni individuali del condominio sono recessive rispetto all’interesse pubblico, senza violazione dell’art. 1 Prot. 1 CEDU. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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