Conoscenza della lingua italiana dell’imputato straniero: accertamento di fatto (Cass. pen. Sez. II n. 32603 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato straniero, condotta dal giudice di merito sulla base della documentazione in atti, costituisce un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità quando si esprime in una motivazione non contraddittoria e immune da manifeste illogicità. Non integra vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l’aver assicurato in alcune fasi la presenza dell’interprete e disposto la traduzione di atti per ragioni di scrupolo e non di effettiva necessità. È pertanto inammissibile il ricorso che deduca la violazione di legge per omessa traduzione, quando il giudice abbia accertato la sufficiente dimestichezza linguistica dell’indagato attraverso indicatori concreti.
Il Fatto
Il tribunale di Napoli, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato gli atti di appello presentati dall’indagato avverso l’ordinanza che aveva disposto nei suoi confronti l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari in custodia cautelare in carcere, nonché avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva respinto la sostituzione della custodia carceraria con gli arresti domiciliari.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge per mancata traduzione dell’ordinanza di scarcerazione, con conseguente nullità dell’ordinanza di aggravamento e del diniego di sostituzione. Con il secondo e il terzo motivo si deducevano la manifesta contraddittorietà e la manifesta illogicità dell’ordinanza, per aver affermato la conoscenza della lingua italiana da parte dell’indagato nonostante le traduzioni disposte nel corso del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta un’unica questione, che consente la trattazione unitaria dei motivi: la conoscenza della lingua italiana da parte dell’indagato straniero. Il ricorso è dichiarato inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati.
Il principio cardine riaffermato è quello secondo cui la valutazione operata dal giudice di merito, condotta sulla base della documentazione presente in atti, integra un accertamento di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità quando sia sostenuto da una motivazione non contraddittoria e immune da manifeste illogicità.
Nel caso specifico, i due vizi di motivazione dedotti ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. non sono ravvisati. L’ordinanza ha adeguatamente illustrato gli indicatori della dimestichezza dell’indagato con la lingua italiana, seppure a un livello non evoluto, ma sufficiente alla comprensione delle prescrizioni irrogategli in occasione delle modifiche di regime cautelare, con l’applicazione dell’obbligo di presentazione e, successivamente, dell’obbligo di permanenza domiciliare.
Vengono in particolare valorizzati la risalenza della presenza dell’indagato sul territorio nazionale, superiore al decennio, lo svolgimento di attività lavorativa e la ripetuta constatazione da parte degli operatori di una sufficiente conoscenza linguistica. Elementi ritenuti del tutto adeguati ad attestare il requisito linguistico e a escludere la violazione di legge dedotta nel primo motivo.
Quanto alla presenza dell’interprete e alla traduzione di documenti in alcune fasi, la Corte chiarisce che ciò non integra contraddittorietà motivazionale, essendo avvenuto per ragioni di scrupolo e non di effettiva necessità. Neppure sotto tale profilo l’ordinanza palesa illogicità, tanto meno manifesta. L’inadempimento dell’obbligo di permanenza domestica, causa dell’aggravamento, è ricondotto alla personalità dell’indagato e non all’addotta incomprensione linguistica, come confermato dalla violazione iniziale dell’obbligo di firma, pur a fronte della traduzione dell’ordinanza genetica.
All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa. La Corte dispone inoltre la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario per l’inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1-bis e 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 94 c.p.p. – Termine per l'intervento
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso