Cessazione della materia del contendere per inesistenza del fallimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 12514 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, determinata dalla sopravvenuta declaratoria di inesistenza della sentenza di fallimento, non comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ma la rimozione, con cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità. In tale evenienza, si rende necessaria una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, ferma la possibilità della compensazione, sussistendone i presupposti.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal fallimento di un consorzio edile, dichiarato nel 1994, nel quale una banca era stata ammessa al passivo per un credito garantito da ipoteca e per un credito chirografario. A seguito dell’omologazione di un concordato fallimentare, la società proponente aveva contestato il credito e l’ipoteca della banca, invocando la norma sulla risoluzione delle convenzioni stipulate con i Comuni. Sul medesimo argomento, un’altra creditrice ammessa aveva proposto ricorso per la revocazione dell’ammissione del credito bancario e, in subordine, per la degradazione al chirografo del credito ammesso con rango ipotecario.
Il tribunale aveva accolto la domanda subordinata e la corte d’appello aveva rigettato l’appello della banca, che aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi. Nel termine di legge anteriore alla trattazione, la società proponente il concordato aveva depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, condivisa dalle altre parti costituite.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la cessazione della materia del contendere deriva dalla sopravvenuta ordinanza con cui la stessa Cassazione, decidendo nel merito, aveva dichiarato l’inesistenza della sentenza con cui il tribunale aveva dichiarato il fallimento della società consortile.
Poiché il giudizio in corso ha ad oggetto esclusivamente l’accertamento dello stato passivo del fallimento, la Corte osserva come la declaratoria di inesistenza del fallimento stesso determini il venir meno di qualsiasi ragione per contendere sullo stato passivo di un fallimento che non esiste.
La Corte precisa che la cessazione della materia del contendere comporta, non già l’inammissibilità del ricorso, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità. In tali evenienze, è necessaria una pronuncia finale sulle spese, da liquidarsi secondo una valutazione di soccombenza virtuale, con possibilità di compensazione ove ne sussistano i presupposti, come affermato dai precedenti richiamati.
Nel caso di specie, la Corte ravvisa gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese, tenuto conto della particolare complessità della vicenda, determinata da un evento del quale nessuna delle parti costituite è responsabile.
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Nota della Redazione
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