Motivazione per relationem e vizi delle singole operazioni distrattive (Cass. pen. Sez. V n. 1677 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, è legittima la sentenza motivata per relationem alla sentenza di primo grado solo quando il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni difensive provviste del necessario grado di specificità. La motivazione è incompleta se la Corte territoriale si limiti a ribadire le affermazioni del primo giudice senza rispondere alle censure specificamente mosse dall’appellante alla natura distrattiva di ciascuna operazione contestata. Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa destinandone le risorse a impieghi estranei alla sua attività.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 23 maggio 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione a una società in nome collettivo e a una ditta individuale, entrambe dichiarate fallite. All’imputata, socia illimitatamente responsabile e titolare della ditta, si contestava, in concorso con altro soggetto, una serie di operazioni di distrazione e la sottrazione di libri contabili.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di vizio di motivazione: la sostanziale redazione per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, il mancato rilievo del sequestro per equivalente subito e la carenza di argomentazioni sulla natura distrattiva delle singole operazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto parzialmente fondati il primo e il terzo motivo, muovendo dal principio sulla legittimità della motivazione per relationem elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. Il riferimento va alla Sez. 2 n. 18404 del 05/04/2024 e alla Sez. 3 n. 37352 del 12/03/2019: la sentenza d’appello può richiamare quella di primo grado solo se offre una giustificazione propria e si confronta con le allegazioni difensive specifiche.
Nel caso esaminato, a fronte di un atto di appello che contestava analiticamente le singole operazioni, la Corte territoriale si è limitata a ribadire le affermazioni del primo giudice, con generiche asserzioni di infondatezza delle tesi difensive. Sono rimaste prive di risposta le censure sulla cessione del terreno, di cui si contestava l’incongruità del prezzo senza alcun accertamento sul valore del bene, e quelle sulla cessione del capitale sociale di altra società, rispetto alla quale non è stato chiarito se l’operazione fosse ritenuta distrattiva del patrimonio delle fallite o di quello personale dei correi, né se riguardasse imprese estranee alle fallite. Il Collegio ha esteso il rilievo alle restanti censure, che avrebbero dovuto essere affrontate quantomeno per dimostrarne la genericità o l’infondatezza.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato. Le argomentazioni censurate costituivano un profilo secondario della motivazione con cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, istituto di carattere eccezionale, esperibile solo quando il giudice di secondo grado non ritenga di poter decidere allo stato degli atti. Le vicende del sequestro per equivalente, peraltro, hanno rilievo marginale perché, secondo la giurisprudenza richiamata, per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non occorre alcun nesso causale tra distrazione e fallimento: basta il depauperamento dell’impresa destinato a impieghi estranei, e i fatti di distrazione rilevano in qualunque momento siano stati commessi, anche prima dell’insolvenza (Sez. Un. n. 22474 del 31/03/2016).
Ne è derivato l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla bancarotta fraudolenta per distrazione, alla Corte di appello di Napoli, per un nuovo esame delle censure specificamente mosse dall’appellante a ciascuna operazione contestata.
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Nota della Redazione
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