Prescrizione rimborso buoni fruttiferi e incompetenza temporale sul danno da foglio informativo (ABF Collegio di Roma n. 3625 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso di buoni fruttiferi postali si prescrive nel termine decennale che decorre dalla scadenza dei titoli, secondo la disciplina dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000. L’impossibilità di far valere il diritto rilevante ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. è solo quella derivante da cause giuridiche: non comprendono gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l’art. 2941 cod. civ. prevede tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l’ignoranza del fatto generatore del diritto. La domanda di risarcimento fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del foglio informativo ha causa petendi nella violazione di regole di condotta e, ai fini della competenza temporale dell’Arbitro, rileva la data in cui la violazione è stata posta in essere: sono perciò escluse le controversie relative a comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009, anche se gli effetti si proiettano in epoca successiva.
Il Fatto
I ricorrenti, intestatari con pari facoltà di rimborso di dodici buoni fruttiferi postali emessi nel 2006 per un valore complessivo di euro 6.650,00, riferiscono di aver ricevuto i titoli senza indicazioni e senza fogli informativi. Alla richiesta di rimborso l’intermediario oppone l’intervenuta prescrizione.
I ricorrenti invocano la violazione delle regole di diligenza, buona fede, correttezza e trasparenza e chiedono il risarcimento del danno patrimoniale pari al capitale investito, oltre a un ulteriore ristoro per il danno morale ed esistenziale. L’intermediario eccepisce l’irricevibilità del ricorso per difetto di competenza temporale e per materia, sostiene la durata massima di diciotto mesi delle serie 18E e 18K e deduce il decorso del termine decennale dalla scadenza, senza atti interruttivi successivi al reclamo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Sul limite temporale richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 4656 del 21 marzo 2022: per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma quella in cui il rimborso è stato rifiutato. Quanto alla materia, la qualificazione dei buoni come prodotti finanziari non li sottrae alla competenza dell’Arbitro, in linea con la decisione del Collegio di Roma n. 2294/21.
Nel merito il Collegio rileva che i buoni della serie 18E, sottoscritti il 28.01.2006, sono scaduti il 28.07.2007, con prescrizione maturata il 29.07.2017; quelli della serie 18K, sottoscritti il 03.07.2006, sono scaduti il 03.01.2008, con prescrizione maturata il 04.01.2018.
L’argomento dei ricorrenti sulla mancata indicazione della scadenza sul titolo non sospende il termine. Il Collegio richiama la propria decisione n. 10926/18: l’impedimento rilevante ex art. 2935 cod. civ. deve derivare da cause giuridiche, mentre l’ignoranza del fatto generatore del diritto e il dubbio soggettivo sull’esistenza del diritto non rientrano nelle ipotesi tassative dell’art. 2941 cod. civ.. Il diritto al rimborso è dunque prescritto.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio applica il principio della citata decisione n. 4656 del 2022: quando si lamenta la violazione dell’obbligo di consegna del foglio informativo, la causa petendi si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che accompagnano la conclusione del contratto e rileva la data della violazione. Poiché i titoli sono stati emessi nel 2006, il comportamento è anteriore al 1° gennaio 2009. Il Collegio opta per l’interpretazione letterale della Sez. I, par. 4 delle Disposizioni sull’Arbitro Bancario Finanziario, che esclude la competenza per i comportamenti anteriori a tale data, indipendentemente dalla proiezione degli effetti pregiudizievoli in epoca successiva.
Il dispositivo respinge la domanda di rimborso e dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 2941 c.c. – Sospensione per rapporti tra le parti