Opposizione al decreto di liquidazione: spese regolate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. anche per il difensore con patrocinio statale (Cass. civ. Sez. 2 n. 16952 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento di opposizione e l’eventuale obbligo al pagamento delle spese sono regolati dagli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. La circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale ex art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e non è da sola idonea a giustificare la compensazione delle spese, che ricorre solo nei casi tassativi previsti dalla legge.
Il Fatto
Un avvocato, dopo aver difeso una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale conclusosi con l’assoluzione, vedeva liquidato dal Tribunale il proprio compenso in misura ridotta rispetto al minimo tabellare. Il difensore proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione e il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione, riliquidava l’importo richiesto. Tuttavia, il giudice dell’opposizione compensava integralmente le spese del procedimento, ritenendo che, avendo l’avvocato esercitato la difesa personale, l’onorario non fosse comunque dovuto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha inizialmente rilevato che la sentenza impugnata aveva accolto in toto l’opposizione, avendo riconosciuto al difensore l’integrale importo richiesto. Ha quindi ritenuto illogica l’affermazione del giudice di merito secondo cui l’accoglimento era solo parziale.
Nel merito, la Suprema Corte ha richiamato l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite penali n. 25931 del 2008, secondo cui il difensore che agisce in opposizione non rientra nell’ambito delle “eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse” di cui all’art. 75 d.P.R. n. 115/2002. L’opposizione è finalizzata alla tutela di un diritto patrimoniale proprio dell’avvocato, con la conseguente applicazione delle regole ordinarie sulla responsabilità per le spese processuali.
La Corte ha poi precisato che la scelta dell’avvocato di difendersi personalmente, ex art. 86 c.p.c., non muta la natura professionale dell’attività svolta. Tale circostanza non esclude il diritto alla liquidazione di diritti e onorari secondo le tariffe professionali, né può fondare la compensazione delle spese. Quest’ultima, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132/2014, è consentita solo nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, della assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o di gravi ed eccezionali ragioni.
La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.