Clausole di esonero nell’appalto non opponibili al terzo e all’assicuratore surrogato (Cass. civ. Sez. II n. 26529 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del contratto di appalto che pone a totale ed esclusivo carico dell’appaltatore i danni che i terzi subiscano dall’esecuzione delle opere, con esonero del committente, opera esclusivamente nei rapporti tra i contraenti ai sensi dell’art. 1372 c.c., e non è opponibile al terzo danneggiato né all’assicuratore che, per effetto della surroga ex art. 1916 c.c., sia subentrato nei suoi diritti risarcitori. La responsabilità del committente che sia anche progettista, concorsa con le condotte dell’appaltatore e del direttore dei lavori, resta disciplinata dall’art. 2055 c.c., non valendo l’esecuzione dell’appaltatore a esonerare la committente dalla propria autonoma e distinta responsabilità nella progettazione.

Il Fatto

A seguito della realizzazione di una galleria a servizio di una linea ferroviaria, i proprietari danneggiati convenivano in giudizio la società committente e progettista, la società direttrice dei lavori e l’impresa appaltatrice, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Nel corso del giudizio di primo grado le compagnie assicuratrici chiamate in causa dall’appaltatrice versavano ai danneggiati una somma omnicomprensiva a tacitazione di ogni pretesa, chiedendo la prosecuzione dell’istruttoria per l’accertamento delle responsabilità e delle singole quote.

Il Tribunale dichiarava la responsabilità solidale dei tre convenuti e condannava la committente e la direttrice dei lavori a rifondere alle assicuratrici la somma corrispondente alle rispettive quote. La Corte d’appello rigettava il gravame, confermando la pronuncia. La committente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, scrutinati congiuntamente, investono la violazione dell’art. 2055 c.c. e l’omessa motivazione sulle clausole di esonero della responsabilità dell’appaltante. La Corte richiama il principio per cui la clausola che addossa all’appaltatore i danni subiti dai terzi non può essere invocata dal committente come ragione di esenzione della propria responsabilità risarcitoria: essa, operando esclusivamente tra i contraenti ai sensi dell’art. 1372 c.c., non vincola il terzo a dirigere la pretesa verso l’una anziché l’altra parte.

La Corte distingue la clausola di manleva, valida nei rapporti interni tra corresponsabili, e rileva che la ricorrente non ha lamentato l’omessa pronuncia sulla domanda di manleva, ma ha contestato la violazione dell’art. 2055 c.c. La surroga dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso il responsabile, ai sensi dell’art. 1916 c.c., importa acquisto a titolo derivativo nel medesimo stato e contenuto, senza modificare la natura del credito, che trova titolo nella responsabilità extracontrattuale. La compagnia è dunque terza rispetto al contratto di appalto e le clausole di esonero non le sono opponibili.

Il terzo motivo, che deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., è dichiarato inammissibile: la norma è violata solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disposte fuori dei poteri officiosi. La Corte rileva che la qualità di progettista e la condotta non diligente nella progettazione sono state accertate con apprezzamento di fatto adeguatamente motivato sulla base della consulenza tecnica.

Il quarto motivo, relativo all’art. 2697 c.c., è infondato: la violazione si configura solo se il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava. Il giudice può affidare al consulente l’accertamento dei fatti mediante consulenza percipiente, purché la parte deduca il fatto posto a fondamento del diritto e l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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