Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 24605 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che prospetti una diversa ricostruzione del fatto e un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie è inammissibile, perché sollecita un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità. La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale prevista dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. presuppone la verifica dell’incompletezza dell’indagine svolta in primo grado e l’impossibilità di decidere allo stato degli atti; tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se correttamente motivato. Il profitto del delitto di rapina può consistere in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con censura inammissibile ove miri a una nuova valutazione della congruità della pena non frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per rapina e minaccia aggravata, con contestazione del concorso di persone nel reato; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 10/07/2025, ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, tra cui l’erronea identificazione dell’imputato e del suo contributo concorsuale, il diniego della rinnovazione istruttoria, la qualificazione della minaccia e dell’aggravante delle più persone riunite, l’elemento soggettivo della rapina e la determinazione della pena.
La questione centrale attiene ai limiti del giudizio di legittimità rispetto alla valutazione delle prove e ai poteri del giudice d’appello in materia istruttoria e sanzionatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi e li dichiara tutti manifestamente infondati. Quanto al primo, il ricorso risulta non solo privo di fondamento ma meramente reiterativo di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale, con argomentazioni conformi ai principi di legittimità. Le doglianze sono avulse dal sindacato di legittimità nella parte in cui tendono a prefigurare una alternativa ricostruzione del fatto e un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie.
Sul secondo motivo, relativo al diniego della rinnovazione istruttoria, la Corte ribadisce che la rinnovazione dibattimentale è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine di primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti. L’accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. La Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Sez. 4 n. 18660 del 19/02/2004, Montanari e Sez. 4 n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti. Nel caso concreto la Corte d’appello ha motivato di poter decidere allo stato degli atti, essendo la ricostruzione dei fatti fondata su un articolato e sufficiente compendio probatorio.
Il terzo motivo, sull’aggravante delle più persone riunite e sulla mancata riqualificazione della minaccia, è parimenti infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato la natura di gruppo della condotta, determinante un maggiore effetto intimidatorio e un maggiore pericolo per la vittima, nonché l’intento costrittivo della minaccia, escludendo la riqualificazione invocata.
Il quarto motivo investe l’elemento soggettivo della rapina e la cooperazione concorsuale. La Corte ritiene congrua la motivazione sull’apporto del ricorrente, che con il proprio comportamento intimidatorio e violento ha contribuito a un’unica azione delittuosa conclusa dal coimputato con l’impossessamento del telefono cellulare della persona offesa. Quanto al profitto, richiamando Sez. 2 n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, si afferma che esso può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale.
Il quinto motivo, sulla misura della pena, è non consentito: la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Non è ammessa in cassazione la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, ove non frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. La Corte territoriale ha confermato l’equità e la proporzionalità della pena alla luce dell’intensità dell’aggressione, della sua finalità intimidatoria e della valenza lesiva e predatoria della condotta. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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