Criteri di appropriatezza e accesso alle prestazioni di neuroriabilitazione cod. 75 (Cons. Stato n. 9615 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I criteri di appropriatezza che restringono l’accesso dei pazienti alle prestazioni di neuroriabilitazione ad alta specializzazione riconducibili al cod. 75 in regime di ricovero sono illegittimi quando l’istruttoria e la motivazione poste a loro base risultano inadeguate. Il giudicato formatosi sull’attribuzione del codice alle singole prestazioni non incide sul diverso profilo della loro incidenza sul regime tariffario, determinato aliunde. L’amministrazione che reitera i medesimi vizi di carente istruttoria e motivazione già rilevati per provvedimenti di precedenti annualità non può invocare a propria difesa la diversità del periodo di riferimento. La censura sui criteri di appropriatezza e quella sulle tariffe sono distinte e seguono sorti autonome.
Il Fatto
Una fondazione di ricovero e cura a carattere scientifico, operante nel settore della neuroriabilitazione, ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo sanitario regionale, con cui sono stati riorganizzati i percorsi riabilitativi ospedalieri e territoriali. L’atto individuava i pazienti destinati ai trattamenti ad alta specializzazione e introduceva stringenti criteri di ammissione secondo scale di valutazione, prevedendo inoltre il trattamento ambulatoriale per alcune patologie degenerative del sistema nervoso.
La fondazione ha dedotto il declassamento delle attività ad alta specializzazione verso livelli di minore intensità, la violazione del giudicato formatosi su un precedente decreto ministeriale, l’irrazionalità delle scelte organizzative e la violazione dei principi europei in materia di tutela della salute. Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Contro la sentenza è stato proposto appello, con riproposizione delle censure, comprese quelle assorbite, e con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la richiesta di estromissione avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fondata sulla cessazione della gestione commissariale. La richiesta è respinta: versandosi in ipotesi di successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche controverse, il giudizio prosegue nei confronti dell’ente di cui il commissario era emanazione, secondo i principi dell’art. 111 c.p.c., senza onere di integrazione del contraddittorio a carico del ricorrente. Il Collegio richiama sul punto una risalente giurisprudenza amministrativa sul trasferimento di funzioni tra enti pubblici.
Quanto ai provvedimenti regionali sopravvenuti, che avevano introdotto nuovi criteri sperimentali, la Sezione esclude che essi possano dimostrare ex post l’illegittimità degli atti precedenti o far venir meno l’interesse alla decisione. Il decreto impugnato ha protratto la propria lesività fino a tempi recenti e la sperimentazione non è idonea a escludere l’attualità dell’interesse.
Nel merito l’appello è accolto in parte. La Regione aveva eccepito un giudicato preclusivo fondato su un precedente della Sezione, relativo a un decreto che recepiva il documento di integrazione dei criteri di appropriatezza. Il Collegio ritiene tale precedente non conferente: esso afferma un principio limitato, secondo cui l’attribuzione del cod. 75 o del cod. 56 alle singole prestazioni non incide automaticamente sul regime tariffario, determinato aliunde. Il tema dell’adeguatezza delle valutazioni tecniche poste a base dei criteri di appropriatezza resta estraneo a quel giudicato.
Riacquistano quindi rilievo i precedenti della Sezione che, per anteriori provvedimenti di determinazione del budget, avevano stigmatizzato l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione delle limitazioni all’accesso al cod. 75. L’obiezione della Regione, secondo cui quei precedenti riguardavano altre annualità, vale a escludere l’efficacia formale di giudicato, ma non il loro valore dirimente: anche l’atto censurato ripete i medesimi vizi di carente istruttoria e motivazione.
È invece respinta la parte del gravame relativa alle tariffe, incentrata sull’asserita illegittimità del decreto commissariale che le aveva determinate: l’impugnazione di tale atto è stata definitivamente respinta dalla Sezione. L’accoglimento parziale rende superfluo l’esame dell’istanza di rinvio pregiudiziale all’Unione europea, superata dall’annullamento per la parte relativa all’accesso alle prestazioni ad alta specializzazione. I provvedimenti sono annullati nei limiti indicati, con compensazione delle spese del doppio grado per la reciproca parziale soccombenza.
Nota della Redazione
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