LCN locali, interesse alla graduatoria e sospensione impropria in attesa della CGUE (Cons. Stato n. 5109 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse alla impugnazione della graduatoria per l’assegnazione della numerazione automatica dei canali locali permane finché la stessa assegnazione sia contestata in un giudizio pendente instaurato da altro operatore. L’eventuale accoglimento del ricorso principale, incidendo sulla posizione in graduatoria, rende infatti irrilevante l’esito di quel giudizio. La sospensione impropria del giudizio è ammissibile, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm., quando la definizione della controversia dipenda dalla soluzione di una questione pregiudiziale eurounitaria rimessa in separato giudizio. L’appello incidentale è inammissibile per carenza dell’interesse quando il controinteressato abbia ceduto un’autorizzazione relativa a numerazione diversa da quella controversa.
Il Fatto
Il Ministero ha indetto una procedura per l’attribuzione, in prima applicazione, della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ai fornitori di servizi media operanti in ambito locale dell’area tecnica Campania. All’esito, la posizione n. 19 è stata assegnata a una società, mentre la ricorrente ha ottenuto la posizione n. 75, poiché i canali da 20 a 74 sono riservati alle emittenti nazionali.
La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento di approvazione della graduatoria, deducendo di dover essere collocata prima della controinteressata. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato nel frattempo assegnato alla ricorrente il canale n. 19 a seguito della decadenza della controinteressata. Da qui l’appello, con cui si contesta la declaratoria di improcedibilità e si ripropongono i motivi assorbiti, e l’appello incidentale della controinteressata sulla ritenuta inammissibilità del ricorso per la norma che esclude la reintegrazione in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’appello incidentale, dichiarandolo inammissibile. La controinteressata aveva ceduto a terzi un’autorizzazione relativa alla numerazione n. 83, ottenuta con un provvedimento successivo; non si è dunque trasferito il diritto controverso, relativo alla numerazione n. 19, con la conseguenza che l’art. 111 cod. proc. civ. non opera e difetta l’interesse soggettivo all’impugnazione.
Nel merito della declaratoria di improcedibilità, la Corte rileva che, con sentenze di pari data, sono stati definiti i giudizi di altri operatori avverso la graduatoria aggiornata. Tuttavia la stessa assegnazione alla ricorrente è contestata da un ulteriore competitor, con giudizio non ancora definito con pronuncia passata in giudicato. Fino a quella definizione, quindi, l’interesse alla prosecuzione del giudizio sussiste: l’accoglimento renderebbe irrilevante, per la ricorrente, qualunque esito del giudizio pendente. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado dichiarato procedibile.
Quanto ai motivi riproposti, il Collegio scrutinа le eccezioni di inammissibilità fondate sull’art. 1, comma 1037, legge n. 205/2017, che limita gli effetti dell’annullamento e circoscrive la tutela cautelare alla provvisionale. La Sezione aveva già rimesso alla Corte di Giustizia la questione della compatibilità eurounitaria di tale norma con gli artt. 6 e 19 T.U.E. e con l’art. 47 della Carta.
Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2024, che ha ricondotto la sospensione impropria “in senso lato” all’art. 295 cod. proc. civ., il Collegio dispone la sospensione impropria del giudizio, ritenendo che l’esito dello scrutinio delle eccezioni dipenda dalla decisione della Corte di Giustizia. Le parti hanno l’onere di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa di sospensione. Resta impregiudicata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso
- Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria