Custodia carceraria e pericolo di reiterazione: irrilevante la mancata richiesta di revoca (Cass. pen. Sez. VI n. 41247 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di appello cautelare il giudice non è chiamato a verificare d’ufficio il permanere delle esigenze cautelari quando la difesa abbia chiesto la sola sostituzione della misura e non la revoca. Il thema decidendum resta circoscritto all’adeguatezza della misura richiesta rispetto al pericolo di reiterazione criminosa, non contestato dalla parte. La valutazione di inidoneità degli arresti domiciliari è logicamente sostenuta quando l’abitazione dell’indagato sia stata adibita a luogo di custodia di stupefacenti, denaro e strumenti di comunicazione, e quando il suo ruolo organizzativo non richieda spostamenti. Il ricorso che non replica a tali circostanze di fatto, rimaste indiscusse, è inammissibile nel merito.
Il Fatto
L’indagato è chiamato a rispondere di detenzione a fini di spaccio di due chilogrammi lordi di cocaina, commessa a giugno del 2024. Già in carcere, con ordinanza del 10 marzo 2025 era stato collocato dal GIP del Tribunale di Rimini agli arresti domiciliari. Il pubblico ministero procedente ha proposto appello cautelare a norma dell’art. 310 cod. proc. pen. e il Tribunale di Bologna, accogliendo il gravame, ha disposto la sostituzione della custodia domiciliare con quella carceraria.
Avverso tale ordinanza l’indagato ricorre per cassazione deducendo l’illogicità della motivazione: il Tribunale avrebbe valorizzato precedenti vicende giudiziarie dalle quali era rimasto estraneo, avrebbe trascurato che i fatti contestati sono anteriori e meno gravi di quelli oggetto di un distinto procedimento nel quale erano stati concessi i domiciliari, e avrebbe ritenuto persistente la rete di relazioni illecite senza considerare la consapevolezza dell’indagato di essere sottoposto ad attenzioni investigative.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso muovendo da un rilievo processuale decisivo. Se l’indagato avesse davvero ritenuto che, dopo l’arresto del 3 agosto 2024, fossero venute meno le esigenze cautelari, la difesa avrebbe dovuto chiedere la revoca della misura. Essa si era invece limitata a un’istanza di sostituzione, e neppure il GIP aveva disposto la revoca.
Da qui la conseguenza: nessuno, nemmeno la difesa, ha posto in discussione la perdurante esistenza del pericolo di reiterazione del reato. Il compito dei giudici di merito era dunque circoscritto alla valutazione di adeguatezza della custodia domiciliare rispetto a quel pericolo, ormai incontestato.
Sotto questo specifico profilo la motivazione dell’ordinanza impugnata è giudicata logicamente stringente. La valutazione negativa del Tribunale si fonda su circostanze di fatto indiscusse: la destinazione della propria abitazione a luogo di custodia di droga, denaro, preziosi, contabilità, munizioni e strumenti di rilevazione di microspie; la non necessità di allontanarsi dal domicilio per proseguire i traffici, in ragione del ruolo manageriale e di custode; la capacità di procurarsi agevolmente mezzi elettronici di comunicazione a distanza, anche tramite terzi compiacenti.
A fronte di un impianto argomentativo siffatto il ricorso non replica nulla di effettivo. La Corte non entra quindi nel merito della gravità dei fatti o del confronto con il distinto procedimento, perché tali censure non scalfiscono il nucleo della motivazione, incentrato sull’inidoneità della misura domiciliare a fronteggiare un pericolo non contestato.
Al rigetto segue, per obbligo di legge, la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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