Accesso agli atti di gara e onere di specificazione del segreto tecnico (TAR Campania n. 1360 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso all’offerta tecnica del concorrente meglio graduato è illegittimo quando l’opposizione del controinteressato si risolve in un generico richiamo al know-how aziendale, senza indicazione puntuale delle singole informazioni coperte da segreto. Il segreto tecnico o commerciale, ai sensi dell’art. 34, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, va verificato alla luce dei requisiti dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005: segretezza delle informazioni, valore economico in quanto segrete, misure di protezione adeguate. La stazione appaltante non può recepire acriticamente la dichiarazione dell’offerente, ma deve compiere un’autonoma valutazione della sua fondatezza. La deroga all’accesso difensivo ex art. 34, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 opera solo in presenza di un segreto effettivo e specificamente individuato.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato alla procedura negoziata indetta il 27/6/2024 per l’affidamento del servizio di asilo nido d’ambito, classificandosi al terzo posto. Con istanza del 5/8/2024 ha chiesto l’accesso al provvedimento di aggiudicazione, ai verbali di gara, all’offerta tecnica ed economica e alla documentazione amministrativa dei concorrenti collocati in posizione utile, rappresentando l’esigenza di approntare la propria tutela giurisdizionale avverso l’esito della gara.
Il Comune capofila ha trasmesso solo parte della documentazione, rappresentando l’opposizione del primo classificato all’ostensione dell’offerta tecnica. Avverso il diniego parziale la ricorrente ha proposto ricorso, insistendo per l’ostensione dell’offerta tecnica della prima classificata e della documentazione della seconda. Il Comune ha chiesto il rigetto; il controinteressato si è costituito con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dell’art. 34 d.lgs. n. 36/2023, che consente di escludere l’accesso alle informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, salvo il comma 5, che ammette l’accesso del concorrente se indispensabile ai fini della difesa in giudizio. Tale disposizione è letta come eccezione all’eccezione, che impone un bilanciamento tra trasparenza e riservatezza.
Il controllo del giudice è triplice: verifica della motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente; riconducibilità delle informazioni al concetto di segreto tecnico o commerciale; sussistenza di una concreta necessità difensiva dell’istante. La Corte richiama il Cons. Stato, sez. V, n. 4220 del 2020 e il Cons. Stato, sez. V, n. 2150 del 2020, secondo cui solo in presenza di segreti effettivi opera il criterio della stretta indispensabilità, mentre in loro assenza riprendono vigore i principi di trasparenza e pubblicità.
Nel caso concreto manca una formale opposizione del consorzio secondo classificato anteriore al diniego. L’opposizione della prima classificata si fonda su un richiamo generico al modello organizzativo e alla riservatezza del progetto educativo, senza riferimenti concreti a specifici segreti industriali, a scoperte o innovazioni brevettate. Il Collegio ritiene tale opposizione inidonea a sostenere il diniego.
La Corte ribadisce che la dichiarazione di sussistenza del segreto deve formare oggetto di un’autonoma e discrezionale valutazione della stazione appaltante, chiamata a controllare validità e pertinenza delle ragioni opposte. L’onere di specificazione va valutato con estremo rigore in relazione alla natura oggettiva del servizio, che difficilmente contempla spazi di segretezza commerciale. Il diniego risulta quindi privo sia di idonea opposizione sia della doverosa valutazione amministrativa.
Quanto alla pretesa assenza di esigenze difensive, il Collegio osserva che la posizione della ricorrente, collocata in graduatoria in posizione non utile, è qualificata e assistita da un interesse concreto alla verifica dei punteggi. Il ricorso è accolto, con annullamento del diniego e ordine di ostensione nel termine di dieci giorni; spese liquidate a carico dell’amministrazione e della controinteressata.
Nota della Redazione
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