Accesso agli atti di gara e bilanciamento tra difesa e segreti commerciali (TAR Emilia-Romagna n. 1624 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’ordinanza che accoglie in parte l’istanza di accesso e sulla sentenza che impone all’amministrazione di ripronunciarsi non contiene alcuna qualificazione nel merito della sussistenza di segreti commerciali e industriali: esso riguarda l’esposizione delle ragioni di opposizione e la necessità del bilanciamento, non l’esito del contemperamento. L’amministrazione, nel procedimento di riesame, deve pertanto verificare in concreto la dimostrazione dei requisiti di legge dei segreti opposti dall’aggiudicatario e operare il bilanciamento con le esigenze di stretta indispensabilità alla difesa. È legittimo il provvedimento che, esclusa per ciascun documento la sussistenza di tutelabili ragioni di segretezza, riconosca la prevalenza delle esigenze difensive e disponga l’ostensione. La valutazione amministrativa resta censurabile nel merito, ma non integra violazione o elusione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, aggiudicataria di una concessione per la distribuzione del gas indetta da un Comune, impugna la nota con cui l’ente, in sede di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 10430 del 2025, ha disposto l’integrale ostensione dei 122 documenti della propria offerta in favore della controinteressata, seconda classificata.
Il Comune aveva ritenuto che la ricorrente non avesse comprovato, per alcuno dei documenti, la sussistenza di informazioni qualificabili come segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 30/2005. Avverso tale nota la società ha agito davanti al Consiglio di Stato, quale giudice dell’ottemperanza, e in via subordinata davanti al TAR ex art. 116 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 5217 del 2026, dichiara improcedibile per carenza di interesse la doglianza di nullità per violazione del giudicato, essendo stata annullata la nota nella parte relativa ai documenti già negati con statuizione passata in giudicato.
Nel merito del primo motivo, il TAR esclude che l’ordinanza n. 433 del 2024 e la sentenza n. 10430 del 2025 abbiano già accertato la sussistenza delle ragioni di riservatezza per ciascun documento. Richiama la sentenza n. 5217 del 2026, secondo cui le pronunce non avevano svolto alcun compiuto giudizio sulla esistenza dei segreti, ma solo verificato l’esposizione delle ragioni di opposizione.
Il bilanciamento rimesso all’amministrazione è dunque di portata ampia e comprende profili strumentali e correlati, come il grado di dettaglio dei segreti meritevoli di protezione. Resta ferma la possibile censura dell’apprezzamento svolto dall’ente, ma non si configura alcun contrasto con il decisum giudiziale.
Il Comune ha quindi legittimamente verificato la dimostrazione dei requisiti dei segreti opposti: la ricorrente si era limitata a una dichiarazione di segretazione generica, senza indicare i punti dei documenti interessati né la consistenza effettiva dei segreti, senza comprovare il requisito delle adeguate misure di protezione. L’ente ha così contemperato le ragioni di difesa della controinteressata con quelle di riservatezza, motivando la prevalenza delle prime.
Il ricorso è pertanto respinto nel merito, con compensazione delle spese per la novità e peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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