Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 4845 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile per conseguire l’attuazione del giudicato del giudice ordinario una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996. La sentenza ottemperanda, munita di attestazione di conformità, costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, per effetto dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato e nomina il commissario ad acta, il quale provvede anche in assenza di apposito stanziamento di bilancio. La misura compulsoria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è parametrata agli interessi legali, entro il limite del 10% dell’importo dovuto, secondo i criteri fissati dall’Adunanza Plenaria n. 7/2019 e dalla Adunanza Plenaria n. 8/2021.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 5434/2024, pubblicata il 15.07.2024. Con quella decisione era stato accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per due anni scolastici.

La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, è stata notificata all’amministrazione l’08.10.2024. L’istante lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale si costituiscono con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Richiamato il disposto dell’art. 112 cod. proc. amm., verifica il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede dell’amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm..

Il tribunale sottolinea che, per effetto del d.lgs. n. 149/2022, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, perché provveda in sostituzione dell’amministrazione ove questa sia ancora inadempiente.

Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Accolta anche la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato. Quanto al dies a quo, si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quanto al dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo e anche dopo l’insediamento del commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2021. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, secondo l’Adunanza Plenaria n. 7/2019. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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