Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 4402 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La sentenza del giudice del lavoro, notificata ai sensi dell’art. 479 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e in mancanza di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e nomina il commissario ad acta. Questi può provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, senza che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa costituiscano legittimo impedimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3701/2024, pubblicata il 16.7.2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente”, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, per un totale di € 2.000,00.
La ricorrente riferisce che l’amministrazione non ha impugnato la sentenza, divenuta così irrevocabile. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del 26.9.2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna al pagamento, con accessori, e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quello previsto dagli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. La richiesta di passaggio in decisione, depositata prima dell’udienza, consente la definizione del giudizio.
Nel merito, il Tribunale rileva che la sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’amministrazione resistente ai sensi degli artt. 479 c.p.c. e 115 cod. proc. amm.. Il richiamo all’art. 479 c.p.c., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del D.Lgs. n. 149/2022, è decisivo: le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva.
Il Collegio accerta poi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il ricorso è fondato.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina quindi, sin da ora, quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, affinché provveda entro l’ulteriore termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Il compenso del commissario è liquidato al termine dell’incarico, su richiesta. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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