Prescrizione bancarotta documentale annulla senza rinvio condanna amministratore di fatto (Cass. pen. Sez. 5 n. 14392 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza ex art. 521 cod. proc. pen. non ricorre quando la modificazione della qualifica soggettiva — da amministratore di diritto a amministratore di fatto — o la contestazione del concorso ex art. 110 cod. pen. non comportino una trasformazione radicale della fattispecie concreta, restando immutata l’azione distrattiva e non configurandosi un pregiudizio ai diritti della difesa. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’ipotesi “specifica” richiede il dolo intenzionale (dolo specifico), a differenza della fattispecie “generale” per la quale è sufficiente il dolo generico, essendo la fraudolenza insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture. Il giudice di merito non può sovrapporre le due distinte fattispecie, imputando la condotta della irregolare tenuta della contabilità (bancarotta generica) dove sia stata contestata la sottrazione o distruzione dei libri sociali (bancarotta specifica), senza motivare correttamente sull’elemento soggettivo. Per l’amministratore formale (cosiddetto testa di legno), in caso di bancarotta documentale per sottrazione o omessa tenuta delle scritture, sussiste la responsabilità per il diretto e personale obbligo di conservazione dei libri contabili, mentre per la bancarotta per distrazione non trova applicazione automatica la presunzione di dolosa sottrazione. L’inammissibilità dei motivi di ricorso relativi ad un reato impedisce di rilevare la prescrizione maturata per tale reato dopo la sentenza di appello per effetto del giudicato parziale.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 15 maggio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Modena, aveva confermato la condanna della ricorrente per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, e la condanna del coimputato per la sola bancarotta fraudolenta documentale. Alla ricorrente era stato contestato di aver distratto, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della società cooperativa dichiarata fallita, beni iscritti nell’ultimo bilancio per un valore consistente, mentre a entrambi gli imputati era stato contestato di aver sottratto e distrutto i libri contabili della società.

Avverso la decisione d’appello venivano proposti distinti ricorsi per cassazione. La ricorrente deduceva molteplici motivi, tra cui la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza — contestando la condanna quale amministratrice di fatto e a titolo di concorso — nonché il vizio di motivazione in relazione alla bancarotta documentale. Il coimputato lamentava l’omessa risposta alle censure e il vizio di motivazione sulla sua responsabilità, sostenendo la sua totale estraneità alla gestione societaria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato le censure in punto di correlazione, richiamando l’elaborazione giurisprudenziale e le Sezioni Unite n. 36551 del 2010, chiarendo che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da configurare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione. La Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il dato che l’imputata, per sua stessa ammissione, aveva continuato ad amministrare la società anche dopo la nomina formale del nuovo amministratore, rendendo pertanto il richiamo temporale del capo di imputazione riferito allo stato soggettivo ricoperto ma non alla qualità di soggetto agente. In tal modo la condanna per il reato nella qualità di amministratore di fatto e a titolo di concorso non integrava violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.

Quanto al dedotto travisamento della prova, la Corte ha precisato che il vizio di contraddittorietà processuale deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quanto dal giudice tratto. La valorizzazione delle dichiarazioni della teste circa l’utilizzo del timbro recante la firma del liquidatore non costituisce travisamento, ma espressione del libero convincimento.

La Corte ha ritenuto invece fondato il motivo relativo alla sussistenza dell’elemento soggettivo per la bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, ravvisando una contraddizione nella sentenza impugnata, la quale aveva sovrapposto le due distinte fattispecie di bancarotta documentale generica e specifica. L’accoglimento del motivo, unitamente all’assenza di elementi per un proscioglimento nel merito, ha determinato la rilevabilità d’ufficio dell’estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di appello. La Corte ha precisato che la causa estintiva non poteva essere estesa al diverso reato di bancarotta distrattiva, in quanto l’inammissibilità dei motivi di ricorso relativi a tale reato impediva di rilevare la prescrizione per effetto della formazione del giudicato parziale.

Ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’altro imputato, condannato quale amministratore formale, chiarendo che la posizione di “testa di legno” non esonera dall’obbligo di vigilare e controllare l’attività di tenuta delle scritture contabili, gravando sull’amministratore di diritto un obbligo diretto e personale di conservazione, superabile solo con una rigorosa prova contraria. La Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato di bancarotta documentale per la ricorrente, con rinvio alla Corte di appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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