Attività di segretario di commissione di collaudo non retribuibile in assenza di fonte contrattuale collettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16589 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impiego pubblico non dirigenziale, il principio di onnicomprensività della retribuzione, espresso dall’art. 24 d.lgs. n. 165/2001 per il solo personale dirigente, si traduce, per il restante personale, nella regola per cui il trattamento economico è esclusivamente quello previsto dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che l’atto unilaterale del datore di lavoro pubblico che attribuisca un compenso aggiuntivo per attività riconducibili ai compiti d’ufficio e conformi all’inquadramento contrattuale è nullo per violazione di norma imperativa e non è idoneo a fondare il diritto del dipendente, privo di copertura nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.
L’attività resa dal dipendente pubblico in adempimento degli obblighi di ufficio non può essere qualificata come prestazione aggiuntiva e non può essere remunerata separatamente, difettando una specifica disposizione derogatoria. Il carattere eccezionale della disciplina degli incentivi di progettazione, ora di cui all’art. 92 d.lgs. n. 163/2006, esclude interpretazioni analogiche o estensive.
Il Fatto
Una dipendente del Comune di Roma, inquadrata nella categoria D3 con funzioni di “Esperto normativa contrattuale nazionale in materia di lavori pubblici”, veniva incaricata di svolgere le funzioni di segretaria della Commissione di collaudo in corso d’opera per un intervento sulla rete metropolitana. Dopo il pagamento di due acconti e la redazione della parcella finale, Roma Capitale non provvedeva al saldo dei compensi.
La lavoratrice proponeva ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo un decreto cui il Comune faceva opposizione. Il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione, revocando il decreto, e la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata l’11.04.2023, rigettava l’appello, ritenendo l’attività svolta non esulante dai compiti istituzionali della dipendente. La lavoratrice ricorreva per cassazione affidandosi a dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso nella sua interezza, esaminando ciascuna doglianza alla luce del principio, già consolidato, della riserva alla contrattazione collettiva della determinazione del trattamento economico del dipendente pubblico, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2, 45, 24 e 53 d.lgs. n. 165/2001. La Suprema Corte ha escluso che il datore di lavoro pubblico possa unilateralmente discostarsi dall’assetto definito dalla contrattazione collettiva, valorizzando il ruolo centrale di quest’ultima quale esito dell’equilibrato dosaggio di fonti regolatrici richiamato da Corte cost. n. 309/1997.
Con particolare riferimento al valore dell’atto di attribuzione, il Collegio ha ribadito che l’adozione da parte della pubblica amministrazione di un atto negoziale di diritto privato non è di per sé sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore, poiché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva. La giurisprudenza richiamata (tra cui Sez. U. n. 21744/2009 e Cass. n. 17226/2020) conferma la nullità dell’atto derogatorio, sia quale atto negoziale per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo per difetto assoluto di attribuzione.
Quanto alla dedotta compatibilità dell’attività con la qualifica rivestita, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito, evidenziando che l’incarico di segretaria della commissione di collaudo era coerente con il profilo professionale della categoria D, caratterizzato da elevate conoscenze plurispecialistiche e da relazioni organizzative complesse. Tale attività, pertanto, risultava ricompresa nei compiti d’ufficio e non poteva essere remunerata separatamente in assenza di una specifica disposizione normativa.
La Corte ha infine scrutinato la fondatezza del richiamo alla contrattazione collettiva: la previsione dell’art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 2001, invocata dalla ricorrente, rimette alla contrattazione integrativa la verifica delle condizioni e la determinazione dell’ammontare dei compensi per specifiche responsabilità, non potendo l’atto deliberativo di attribuzione, poi revocato, sostituirsi ad essa. Analogamente, l’art. 62 del CCNL Integrativo Decentrato 2002-2005 condiziona la corresponsione degli incentivi per le attività connesse alle commissioni di appalto alla circostanza che dette attività non rientrino tra i compiti istituzionali del lavoratore.
Quanto infine al mancato riconoscimento degli incentivi di cui all’art. 18 legge n. 109/1994, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di novità della domanda, non potendo il giudice di merito, nel rispetto del petitum e della causa petendi, introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso. Il ricorso per decreto ingiuntivo era, infatti, fondato sull’atto unilaterale di attribuzione e sulla illegittimità della revoca, mentre la domanda di incentivi ex art. 18 legge n. 109/1994 richiedeva la allegazione di specifici fatti costitutivi diversi ed è stata proposta solo in appello.
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Nota della Redazione
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