Patteggiamento in appello e rinuncia ai motivi: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. V n. 23643 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento definito in appello con il concordato di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia ai motivi di impugnazione in funzione dell’accordo sulla pena limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongano censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati, né possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. La definizione concordata preclude anche le questioni rilevabili d’ufficio, comprese eventuali cause di improcedibilità o nullità, ancorché assolute, eccepite con l’impugnazione e poi rinunciate. Il motivo che contesti l’entità della riduzione di pena è inoltre inammissibile quando si presenti del tutto generico e privo di specificità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, accogliendo la richiesta di pena concordata, aveva pronunciato sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione a un reato di furto aggravato, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, e rideterminando la pena previa riduzione per il rito.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico atto, lamentando carenza di motivazione o motivazione apparente, ai sensi dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen., in relazione alla misura della pena. La questione centrale riguarda l’ammissibilità di una censura sulla pena quando il procedimento sia stato definito con il patteggiamento in appello e i motivi siano stati oggetto di rinuncia in funzione dell’accordo.
La Motivazione della Corte
La Sezione V muove dalla modalità definitoria prescelta. Di fronte a ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, la Corte ritiene nuovamente applicabile il principio già elaborato nel vigore del similare istituto previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., poi abrogato dal d.l. n. 92/2008, conv. con modif. nella l. n. 125/2008.
Secondo tale principio, il giudice d’appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinuncia ai motivi limita la propria cognizione a quelli non rinunciati. La rinuncia parziale determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia: ne deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione che investa i motivi rinunciati e l’impossibilità di rilevare d’ufficio le relative questioni.
Il Collegio richiama i precedenti della stessa Sezione, tra cui l’ordinanza n. 29243 del 04.06.2018 e la n. 15505 del 19.03.2018, nonché la n. 9857 del 12.02.2015. Parimenti valorizza il parallelo con la rinuncia all’impugnazione, sul quale si erano espresse la n. 40278 del 06.04.2016 e ancora la n. 29243 del 2018.
Su questa base la Corte afferma che la definizione concordata di questioni, anche rilevabili d’ufficio, e di eventuali cause di improcedibilità o nullità, anche assolute, eccepite con l’impugnazione e poi rinunciate in funzione dell’accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma esplica effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità.
Nel caso concreto, inoltre, il motivo si presenta del tutto generico circa l’entità della riduzione: la sentenza impugnata, nel rideterminare la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa, già ridotta per il rito, aveva tenuto conto delle modalità e della gravità della condotta, della personalità dell’imputato e del comportamento processuale. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, senza formalità di procedura.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 599 c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari