Motivazione viziata solo per questioni di fatto inammissibile in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 2135 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, poiché i limiti di ammissibilità delle doglianze motivazionali fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati invocando la lett. c) della medesima disposizione. I vizi di motivazione non sono denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, dovendosi in tal caso dedurre l’intervenuta violazione di legge. Il vizio di travisamento deve essere verificato dal giudice di legittimità sulla base dei verbali di udienza allegati al ricorso, a pena di inammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in sede di merito per il reato di estorsione, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, deducendo plurimi motivi. Con il primo motivo censurava la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito e lamentava il vizio di motivazione per travisamento in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Con il secondo motivo eccepiva la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e, con il terzo, il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui non è consentito dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, non potendo i limiti di ammissibilità delle doglianze motivazionali essere superati attraverso il ricorso al motivo di cui alla lett. c) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza.
Con riferimento alla doglianza relativa al travisamento, la Corte ha evidenziato come la censura non fosse scrutinabile: al ricorso non erano stati allegati i verbali delle dichiarazioni asseritamente travisate, con conseguente preclusione per il giudice di legittimità di procedere all’esame diretto degli atti, necessario per verificare l’errore “sul significante”. Inoltre, il ricorrente nulla aveva dedotto in ordine all’idoneità del presunto travisamento a disarticolare l’intero ragionamento probatorio. La doglianza, pertanto, si risolveva in una non consentita rivisitazione del compendio probatorio, già adeguatamente valutato dalla Corte di Appello.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto. Nel caso in cui la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente errata, è necessario dedurre l’intervenuta violazione di legge. Sotto il profilo della violazione di legge, la censura è stata ritenuta immeritevole di accoglimento, avendo il giudice di merito evidenziato che l’asserito credito vantato dall’imputato nei confronti della persona offesa era privo di riscontro documentale.
La Corte ha infine giudicato manifestamente infondata la censura relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., poiché la Corte di Appello aveva escluso la tenuità del danno patrimoniale con valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, considerata la consistenza della somma versata a seguito dell’azione estorsiva. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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