Prova intercettativa e insindacabilità del giudizio di merito in cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 38908 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La lettura dei dialoghi captati e l’interpretazione del linguaggio e dei contenuti degli stessi costituiscono una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito. Ove tale valutazione sia convergente in entrambi i gradi di giudizio e logica rispetto alle massime di esperienza utilizzate, essa si sottrae al sindacato di legittimità. Il giudice di cassazione non può procedere a una rilettura nel merito del materiale probatorio già esaminato dai giudici di primo e secondo grado. Ne deriva l’inammissibilità o l’infondatezza delle censure che, in tema di prova intercettativa, prospettino una diversa ricostruzione dei fatti non misurandosi con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata.
Il Fatto
Due imputati erano stati riconosciuti responsabili, in esito a giudizio abbreviato, dei reati di acquisto e detenzione a fini di spaccio di cocaina, contestati in distinti capi con l’aggravante dell’ingente quantità. Il G.u.p. del Tribunale di Roma aveva applicato le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, con la riduzione per il rito, irrogando pene detentive e pecuniarie. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 29.01.2025, aveva confermato la decisione, disattendendo la prospettazione di un contributo marginale ex art. 114 cod. pen. e le richieste di un trattamento sanzionatorio più mite.
Avverso la sentenza di appello i difensori hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità, alla sussistenza dell’aggravante, al mancato riconoscimento dell’attenuante e alla congruità della pena.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto le censure prevalentemente orientate verso una rilettura nel merito dei fatti e delle prove, già coerentemente valutati dai giudici di primo e secondo grado, e comunque aspecifiche, perché non si misurano con il reale apparato argomentativo della sentenza impugnata.
I ricorsi, osserva la Corte, ripropongono doglianze già mosse nei motivi d’appello e disattese, prospettando una non consentita rivisitazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento delle conformi decisioni di merito, assistite da una ricostruzione adeguata e immune da vizi logici.
Sul punto centrale della prova intercettativa, il Collegio ribadisce il principio secondo cui l’interpretazione del linguaggio e dei contenuti dei dialoghi captati è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se convergente nei due gradi e logica rispetto alle massime di esperienza, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U n. 22471 del 26.02.2015, Sebbar, Rv. 263715).
La sentenza impugnata, prosegue la Corte, ha argomentato in modo adeguato sulla partecipazione degli imputati agli episodi contestati, valutando in maniera non parcellizzata i numerosi elementi di prova, non contraddetti da alcuna spiegazione alternativa. Anche l’aggravante dell’ingente quantità ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 risulta fondata sul tenore delle conversazioni e sugli esiti investigativi.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha giustificato il diniego dell’attenuante ex art. 114 cod. pen. e della prevalenza delle attenuanti generiche con riferimento al significativo rilievo del contributo causale. Le doglianze sulla dosimetria, congruamente argomentate in fatto, sono pertanto inammissibili. I ricorsi sono stati rigettati, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.