Prescrizione rilevabile d’ufficio dopo esclusione dell’aggravante ad effetto speciale (Cass. pen. Sez. VI n. 25763 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione, in grado di appello, di una circostanza aggravante ad effetto speciale che incide sul termine di prescrizione impone al giudice di rilevare d’ufficio l’intervenuta estinzione del reato per decorso del termine massimo. Il vizio integra error in iudicando ed è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., senza che sia necessario invocare i principi in tema di ammissibilità del ricorso avverso la declaratoria di prescrizione in appello. In presenza di reato permanente contestato in forma “aperta”, la permanenza si considera cessata con la sentenza di primo grado solo quale regola processuale, non quale presunzione di colpevolezza: spetta all’accusa provare il protrarsi della condotta fino a quel limite.
Il Fatto
La vicenda processuale origina da una pronuncia della Corte di appello di Napoli, emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte. Il giudice del merito, esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1992 e respinta l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava le pene per il reato associativo contestato al capo 99, operante sin dal 2006 con condotta perdurante fino al 2012, e per il reato di cui al capo 97, con la contestata aggravante.
Due imputati ricorrono per cassazione deducendo la mancata dichiarazione di prescrizione del reato associativo, nonostante le sospensioni intervenute. Un terzo e un quarto ricorrente censurano, invece, il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche; uno di essi contesta anche il contrasto tra dispositivo e motivazione in punto di pena.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie i ricorsi dei primi due ricorrenti. L’esclusione dell’aggravante ad effetto speciale produce un effetto diretto sul computo della prescrizione: cade il raddoppio del termine ordinario e del termine massimo. Ne deriva l’applicazione del termine ordinario di sei anni e di quello massimo di sette anni e sei mesi, oltre alla sospensione di complessivi centodieci giorni.
La Corte sottolinea che solo per effetto della esclusione dell’aggravante operata in appello si è determinata la prescrizione. Il giudice del merito, non verificando il decorso del termine, è incorso in un error in iudicando, deducibile come violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il richiamo dei ricorrenti alle Sezioni Unite n. 12602 del 2015 è pertanto dichiarato non pertinente al caso.
Quanto alla formazione del giudicato, il Collegio richiama il criterio delle Sezioni Unite n. 1 del 2000: la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza, non sui punti, sicché la statuizione sulla responsabilità non acquista autorità di giudicato quando, per quel capo, l’impugnante abbia devoluto al giudice l’indagine su circostanze e quantificazione della pena. L’eventuale causa di estinzione del reato va rilevata finché il giudizio non sia integralmente esaurito.
Il Collegio respinge la tesi del Pubblico Ministero sulla permanenza del reato. Nel caso di contestazione “aperta”, la regola di natura processuale che fissa la cessazione alla sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza: l’onere probatorio del protrarsi della condotta grava sull’accusa (Sez. I n. 39221 del 2014). Nel caso concreto la condotta è indicata con riferimento generico e inidoneo a fondare la presunzione oltre il gennaio 2012.
Il ricorso del terzo imputato è dichiarato inammissibile: la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, censurabile solo per vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorso del quarto è fondato limitatamente al contrasto tra dispositivo e motivazione: la pena indicata in dispositivo in anni sei è frutto di mero errore di trascrizione, emergendo dalla motivazione la determinazione in anni quattro di reclusione.
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Nota della Redazione
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