Improcedibile il ricorso privo di relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 6758 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, il ricorrente che depositi copia autentica della sentenza impugnata priva della relata di notificazione viola l’art. 369, comma 1 e comma 2, n. 2, cod. proc. civ., con conseguente improcedibilità del ricorso. L’omissione non è sanabile mediante tardiva produzione nel termine di cui all’art. 372 cod. proc. civ., né rileva la mancata contestazione dei controricorrenti. Non soccorre il principio che esenta dal deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione e notifica inferiore al termine breve. L’onere di depositare la relata entro venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso non integra, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, una limitazione sproporzionata del diritto di accesso a un tribunale ex art. 6 § 1 della Convenzione.
Il Fatto
Un condominio impugna con ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 5759/2018, che in riforma della decisione di primo grado aveva dichiarato nulla la deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo per la parte in cui imputava a due condomini, a titolo di addebiti personali, spese per complessivi importi indicati nel rendiconto stesso.
I condomini resistono con controricorso. La vicenda processuale ruota attorno alla qualificazione della delibera — nulla o annullabile — e alle conseguenze della mancata partecipazione personale degli attori alla procedura di mediazione. La Corte d’appello aveva ritenuto la nullità della delibera per difetto di attribuzioni dell’assemblea ai sensi dell’art. 1135 cod. civ., escludendo così la tardività dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto un rilievo pregiudiziale di natura processuale, che assorbe l’esame dei tre motivi. Il ricorrente ha allegato che la sentenza impugnata, pubblicata il 24 dicembre 2018, è stata notificata il 22 gennaio 2019, ma ha prodotto solo una copia autentica priva della relata di notificazione.
Tale condotta viola l’art. 369, comma 1 e comma 2, n. 2, cod. proc. civ., che impone di depositare, entro il termine fissato, la copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione. Nemmeno i controricorrenti hanno depositato copia corredata della relata, pur avendo anch’essi dichiarato la notifica per via telematica in pari data, sicché la sentenza non risulta acquisita alla disponibilità della Corte.
La Corte richiama il proprio orientamento (Sezioni Unite n. 10648 del 2017; Sezioni Unite n. 21349 del 06.07.2022) e precisa che non rileva la mancata contestazione dell’omesso deposito da parte dei controricorrenti. Né soccorre il principio che esenta dalle formalità di deposito nel solo caso di intervallo tra pubblicazione e notifica inferiore al termine breve: nella specie l’intervallo è ben maggiore, essendo la sentenza pubblicata il 24.12.2018 e il ricorso notificato il 25.3.2019.
La Corte esclude inoltre che all’omissione si possa rimediare con tardiva produzione nel termine ex art. 372 cod. proc. civ. Infine, solo per completezza, richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza del 23 maggio 2024, ricorso n. 37943/17; sentenza del 28 ottobre 2021, ricorso n. 55064/11), secondo cui l’osservanza dell’obbligo di depositare la relata entro venti giorni dall’ultima notificazione consente una decisione accelerata sulla procedibilità e non costituisce un impedimento sproporzionato al diritto di accesso a un tribunale garantito dall’art. 6 § 1 della Convenzione.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, e con l’ulteriore conseguenza del versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1135 c.c. – Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
- Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso
- Art. 372 c.p.c. – Produzione di altri documenti