Responsabilità professionale dell’avvocato e dichiarazioni inesatte nella polizza RC (Cass. civ. Sez. III n. 3743 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condotta del professionista legale che, senza adeguata informazione al cliente, non coltivi il giudizio instaurato, omettendo la tempestiva riassunzione e lasciando cancellare la causa dal ruolo, integra inadempimento all’obbligazione professionale, da valutare nel suo complesso, restando irrilevante l’eventuale irregolarità del provvedimento di cancellazione non contestata con gli opportuni rimedi. In tema di assicurazione della responsabilità civile professionale, la clausola che considera essenziale la dichiarazione dell’assicurato di non avere conoscenza di circostanze idonee a determinare richieste risarcitorie va interpretata, secondo la volontà negoziale, come comprensiva dell’omessa comunicazione dei presupposti di fatto, già noti all’assicurato, di azioni prospettate dai danneggiati solo successivamente. La consapevolezza del rilievo dell’informazione omessa, accertata in termini di colpa grave, esclude la garanzia ai sensi dell’art. 1892 cod. civ.

Il Fatto

Un cliente aveva agito in giudizio nei confronti di due avvocati per il risarcimento dei danni derivanti dall’inesatto adempimento della prestazione professionale, consistita nel patrocinio in un giudizio civile per spettanze di lavoro. Uno dei legali aveva chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile professionale, per essere garantito in caso di soccombenza.

Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando i professionisti in solido al pagamento di € 15.000,00 oltre accessori e rigettando la domanda di garanzia verso la compagnia. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. Il professionista soccombente ricorre in cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., contestando il rigetto del motivo d’appello sull’insussistenza dell’inadempimento. La Corte ritiene la censura infondata: la corte territoriale ha valutato la condotta dei professionisti nel suo complesso, ravvisando grave negligenza nella mancata comparizione a tre udienze consecutive, nella decadenza dalla prova per testi, nella cancellazione della causa dal ruolo e nella mancata riassunzione, senza adeguata informazione al cliente per diversi anni.

La Corte precisa che la motivazione risulta ampia e adeguata, non meramente apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, e come tale non sindacabile in sede di legittimità. Le doglianze sulla pretesa irregolarità della cancellazione, non seguita dai rimedi opportuni, e sull’assenza di prova del pregiudizio si risolvono in contestazioni di accertamenti di fatto, non censurabili.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1366, 1367, 1369 e 1370 cod. civ., nonché dell’art. 1892 cod. civ., per aver la corte negato l’operatività della polizza. La Corte osserva che la clausola contrattuale considerava essenziale la dichiarazione dell’assicurato di non avere ricevuto richieste risarcitorie e di non conoscere circostanze idonee a determinare richieste indennizzabili.

Poiché il professionista, al momento della stipula, era consapevole del proprio inadempimento, l’omessa comunicazione aveva impedito alla compagnia di valutare l’opportunità di concludere il contratto e di applicare un premio adeguato. Sia l’interpretazione della volontà negoziale sia l’accertamento della consapevolezza del rilievo dell’informazione omessa, in termini di colpa grave, costituiscono accertamenti di fatto non sindacabili, sostenuti da motivazione adeguata.

Con il terzo motivo il ricorrente contesta la compensazione parziale delle spese d’appello, per essere stata adottata all’esito di due impugnazioni riunite. La Corte rileva che il giudizio d’appello, in caso di più impugnazioni della stessa sentenza, è necessariamente unitario ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., e che la liquidazione complessiva ha tenuto conto della reciproca soccombenza. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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