Sospensione prescrizione ex art. 159 c.p. applicabile retroattivamente (Cass. pen. Sez. 2 n. 19915 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, e non è stata abrogata con effetti retroattivi né dalla legge n. 3/2019 né dalla legge n. 134/2021. Il corso della prescrizione rimane sospeso, ex art. 159, comma 2, n. 1, cod. pen., dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo, e, ex art. 159, comma 2, n. 2, cod. pen., dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado sino alla pronuncia della sentenza di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen. e rideterminato la pena per la residua imputazione di cui al capo b), per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. All’imputato si contestava di aver invaso arbitrariamente un terreno di proprietà comunale, costituente pertinenza stradale, apponendovi una sbarra all’ingresso e adibendolo abusivamente a parcheggio a pagamento. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in ordine al dolo di occupazione e l’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato. Il giudice di legittimità ha evidenziato che lo scopo di occupare o di trarre profitto dall’occupazione, elemento soggettivo del reato di cui all’art. 633 cod. pen., era stato ritenuto sussistente in re ipsa sulla base delle modalità della condotta accertata: l’imputato era stato sorpreso all’interno di un gabbiotto abusivamente installato mentre svolgeva attività di parcheggiatore su una porzione di terreno pubblico abusivamente recintata e chiusa.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che il delitto, di natura permanente, si assumeva commesso sino al 24/11/2017, con termine di prescrizione massima pari a sette anni e sei mesi, maturato il 24/05/2025. Tuttavia, ha ritenuto applicabile la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 della legge n. 103/2017. Tale disciplina, secondo le Sezioni Unite n. 20989 del 2024, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa e non è stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi successive.
Il corso della prescrizione è rimasto quindi sospeso dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado (27/01/2025) sino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo (14/10/2025), per 260 giorni, e ulteriormente sospeso dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di appello (12/01/2026) sino alla pronuncia della sentenza di legittimità (28/04/2026), per ulteriori 106 giorni. Considerate le complessive sospensioni, il termine di prescrizione sarebbe scaduto solo il 25/05/2026, successivamente alla pronuncia definitiva del 28/04/2026, con la conseguenza che il reato non era estinto.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi la assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 633 c.p. – Invasione di terreni o edifici
- Art. 639-bis c.p. – Casi di esclusione della perseguibilità a querela
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso