Truffa online provata da serialità e irreperibilità dopo il pagamento (Cass. pen. Sez. V n. 34299 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione di un annuncio di vendita seguita dalla mancata consegna del bene, dal pagamento del prezzo e dalla sopravvenuta irreperibilità del venditore integra gli artifizi o raggiri del reato di truffa, poiché la condotta rivela un intento preordinato di trarre in inganno la controparte. Alla prova degli artifizi concorre in modo decisivo la serialità delle condotte, quale indice di originaria mala fede, al pari dell’assenza di giustificazioni sull’omessa consegna e sull’effettiva disponibilità del bene. In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, l’art. 162 ter cod. pen. esige il risarcimento integrale del danno, comprensivo del danno morale, né consente la concessione di un ulteriore termine per l’integrazione dell’offerta quando l’imputato non provi un fatto a lui non addebitabile.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava non doversi procedere per estinzione del reato per condotte riparatorie in relazione a uno dei capi di imputazione e confermava la condanna per gli altri, aventi a oggetto condotte di truffa nella vendita di cuccioli.

La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: la nullità della sentenza di primo grado per indeterminatezza della data di emissione, la mancanza di prova degli artifizi o raggiri, il diniego dell’art. 162 ter cod. pen. con omessa concessione del termine, e il trattamento sanzionatorio. Il Sostituto Procuratore Generale chiedeva dichiararsi l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge tutti i motivi. Quanto alla prima censura, il giudice di secondo grado ha ricostruito la data effettiva della sentenza indicando l’udienza in cui, alla presenza del difensore, fu data lettura del dispositivo. La presenza del difensore è incontestata e la sostituzione con altro difensore è circostanza contingente, inidonea a ledere il diritto di difesa; la difficoltà di conoscere la scadenza del termine resta mera prospettazione, smentita dai motivi aggiunti con cui la difesa ha formulato precise offerte risarcitorie.

Sul secondo motivo, la sentenza di merito ha valorizzato un profilo ulteriore: la serialità delle condotte. Tale aspetto, non confutato nel ricorso, concorre alla prova degli artifizi o raggiri al pari di altre circostanze rivelatrici di un’originaria mala fede (Sez. 2 n. 51551 del 2019; Sez. 6 n. 10136 del 2015). La Corte richiama anche Sez. 6 n. 13873 del 2026: assolto il pubblico ministero dal proprio onere probatorio, spetta all’imputato allegare il contrario, potendo acquisire gli elementi della tesi difensiva in ragione del principio di vicinanza della prova. La mancata allegazione di elementi favorevoli non integra inversione dell’onere della prova.

Il terzo motivo è infondato sotto entrambi i profili. L’offerta di euro 300 corrispondeva alla somma versata in occasione dei fatti e copriva il solo danno economico in senso stretto; l’art. 162 ter cod. pen. impone il risarcimento integrale del danno, onde la Corte di appello ha correttamente ritenuto insufficiente un’offerta che non recava alcuna considerazione del danno morale. Nessuna norma impone l’indicazione del quantum. Quanto al termine del secondo comma, esso presuppone la prova, a carico dell’imputato, di non aver potuto adempiere per fatto a lui non addebitabile: la norma non tollera un rinvio volto al semplice incremento dell’offerta.

Infine, sul trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata reca numerosi e convergenti elementi — molteplicità dei precedenti specifici, intensità del dolo, insidiosità della condotta, pervicacia — idonei a giustificare il rigetto delle attenuanti generiche prevalenti; per giurisprudenza consolidata il rigetto può risultare dalla complessiva struttura argomentativa, senza obbligo di motivazione analitica su ogni deduzione (Sez. 4 n. 5396 del 2022; Sez. 1 n. 12624 del 2019). Sugli aumenti per la continuazione, la Corte richiama Sez. Un. n. 47127 del 2021: il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti; nel caso di specie la doglianza è generica, non deducendo sproporzione né violazione dei limiti dell’art. 81 cod. pen. Il rigetto comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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