Danni da lastrico solare e concorso del condomino danneggiato nelle spese di riparazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 15477 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il condomino che subisca, alla propria unità immobiliare, un danno derivante da un sovrastante lastrico solare o terrazza a livello in uso o proprietà esclusivi assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo di contribuire alle spese necessarie per la riparazione di quel peculiare bene comune, nonché alla rifusione dei danni cagionati, in ragione dei due terzi per la prevalente funzione di copertura del proprio immobile svolta dal lastrico o terrazza. Il ricorso per cassazione è procedibile anche in difetto di produzione della copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione, ove risulti che la notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
Il Fatto
Una comproprietaria di un fabbricato conveniva in giudizio gli altri comproprietari, tra cui i condomini che avevano subito infiltrazioni nei propri appartamenti, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dallo stato precario della copertura dello stabile. Il Tribunale, dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, condannava i convenuti al risarcimento dei danni in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive.
La Corte d’appello rigettava il gravame proposto da due dei condomini, i quali ricorrevano per cassazione con sei motivi di doglianza, deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme in materia di condominio e la mancata considerazione della qualità di custode del tetto della danneggiata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente ritenuto il ricorso procedibile, pur in mancanza di prova della notificazione della sentenza impugnata in atti, in base al principio di diritto per cui il ricorso deve ritenersi procedibile ove risulti che la notificazione si è perfezionata entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, come nel caso di specie, in cui il ricorso risultava notificato entro detto termine. Tale conclusione si fonda sul disposto dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha richiamato il precedente di cui all’ordinanza Sez. 6-3, n. 11386 del 2019.
Quanto ai motivi di ricorso, la Corte ha rigettato il primo motivo, volto a far valere la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della domanda. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse implicitamente rigettato l’eccezione, avendo qualificato la domanda come risarcitoria ed escluso l’applicazione delle norme in materia di condominio. Tale statuizione, in base al principio per cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto, è stata ritenuta legittima, richiamando l’ordinanza Sez. 2, n. 25710 del 2024.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e infondato. Inammissibile per violazione del principio di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., per non aver riportato i passaggi essenziali della consulenza tecnica; infondato, in quanto non è stata dedotta una lesione concreta del diritto di difesa derivante dall’irritualità delle operazioni peritali. Il terzo motivo, con cui si censurava la valutazione delle contestazioni alle conclusioni del consulente, è stato dichiarato inammissibile, in quanto volto a sollecitare un sindacato sulle valutazioni del materiale probatorio, riservate al giudice di merito e non consentite in sede di legittimità, in base alla sentenza Sez. 3, n. 37382 del 2022.
Il quarto e il quinto motivo, congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono stati accolti. I ricorrenti lamentavano che la danneggiata, quale custode del tetto, fosse tenuta a concorrere pro quota alle spese di riparazione, dovendosi ridurre il risarcimento in misura proporzionale alla sua quota di comproprietà. La Corte ha richiamato il principio di diritto secondo cui il condomino danneggiato non è esonerato dall’obbligo di contribuire alle spese necessarie per la riparazione del lastrico solare, in ragione dei due terzi per la funzione di copertura, come stabilito dall’ordinanza Sez. 3, n. 28528 del 2025.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, dichiarando assorbito il sesto motivo, e ha rinviato la causa alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di legittimità. La decisione implica che il giudice del rinvio dovrà applicare il principio del concorso del danneggiato nelle spese di riparazione, rideterminando il danno in modo coerente. L’accoglimento si fonda sulla violazione degli artt. 1117, 1118, 1123 e 2051 c.c.
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Nota della Redazione
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