Revoca del permesso di lungo periodo e pericolosità sociale valutata in concreto (Cons. Stato n. 8743 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando l’amministrazione non si limiti a richiamare la condanna penale, ma esprima una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero, basata sulla valenza sintomatica delle condotte accertate e sulla gravità dei reati. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Il giudizio di bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica e interesse all’integrazione deve essere motivato e sindacabile, ma resta espressione di discrezionalità amministrativa. La manifesta infondatezza dell’appello giustifica la conferma della non ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Fatto

L’appellante ha impugnato davanti al TAR Marche il provvedimento con cui la Questura di Ancona ha revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il provvedimento si fondava su una condanna a dieci anni di reclusione e centomila euro di multa, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed espulsione a pena espiata, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per acquisto, detenzione e cessione illecita di ingenti quantitativi di cocaina in concorso con altri.

Il giudice di prime cure ha rigettato il gravame, ritenendo prevalenti gli interessi di protezione sociale e di tutela della pubblica sicurezza, pur avendo la Questura considerato la situazione familiare e l’attività lavorativa dello straniero. L’appellante ha censurato la sentenza per aver ricavato dalla sola condanna, risalente a fatti del 2006, un giudizio automatico di pericolosità, senza compiuta valutazione dell’inserimento sociale ed economico e degli esiti rieducativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La norma impone di tener conto delle condanne, anche non definitive, per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., nonché della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo.

Su questa base il Consiglio esclude l’illegittimità della revoca quando l’amministrazione abbia chiaramente indicato gli elementi posti a fondamento della ravvisata pericolosità, non limitandosi a richiamare la condanna ma esprimendo una valutazione in concreto basata sulla ricognizione della valenza sintomatica delle condotte, anche alla luce della gravità dei reati commessi. Richiama sul punto Cons. St., Sez. III, n. 4606 del 23.05.2024.

Nel caso esaminato il provvedimento di revoca si sottrae ai vizi denunciati. Esso si fonda su un apprezzamento in concreto di una gravissima condotta, che denota la pericolosità sociale dell’appellante, e la motivazione appare pienamente sufficiente avuto riguardo alla connotazione del fatto e al giudizio che oggettivamente ne deriva.

Il Collegio sottolinea che l’Autorità di pubblica sicurezza non ha imperniato la determinazione reiettiva sulla mera sussistenza del precedente penale, ma ha tenuto conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. L’appello è pertanto manifestamente infondato e viene respinto, con conferma della non ammissione al patrocinio a spese dello Stato già decretata dalla Commissione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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