Inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi e limite al sindacato del giudice (Cass. pen. Sez. II n. 25475 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. L’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato. Il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità solo quando i motivi difettino di specificità intrinseca o estrinseca, mentre non può estendere il proprio sindacato alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi, a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell’appello civile. L’indicazione di motivi generici non può essere superata mediante memorie presentate in sede di discussione, alle quali si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di Appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibili per genericità gli appelli proposti da due imputati avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, che li aveva riconosciuti colpevoli di abusiva occupazione di un alloggio di edilizia popolare.

Avverso tale decisione i difensori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 581, comma 1-bis, e 591 cod. proc. pen., la violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. in tema di prescrizione e reati permanenti, nonché l’illegittima estensione della declaratoria di inammissibilità alle doglianze contenute in una memoria difensiva successiva.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il principio, già affermato prima della novella dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui l’appello è inammissibile per difetto di specificità quando non siano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata. Tale onere è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.

Il Collegio precisa però che il sindacato del giudice d’appello sull’ammissibilità dei motivi non può estendersi alla valutazione della manifesta infondatezza degli stessi, diversamente da quanto accade nel giudizio di legittimità e nell’appello civile (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità affrontando in termini di manifesta infondatezza l’eccezione di prescrizione, in ordine alla quale il giudizio di genericità appare scarsamente conferente, trattandosi di prospettazione che imponeva di verificare l’eventuale interruzione della permanenza in una fattispecie di durata. L’esistenza di un solo motivo non riconducibile alla categoria sanzionata avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello a trattare nel merito le doglianze, differenziando le posizioni processuali e i relativi atti propulsivi.

La Corte ribadisce poi che il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità solo quando i motivi difettino di specificità intrinseca o estrinseca, non quando siano ritenuti inidonei a confutare l’apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 – 01; n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859 – 01; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 – 01).

Quanto al motivo relativo alla memoria difensiva, la Corte afferma che l’indicazione di motivi generici non può essere superata mediante l’integrazione effettuata a mezzo di memorie presentate in sede di discussione, non essendo tali atti riconducibili all’art. 121 cod. proc. pen. e applicandosi ad essi la disciplina dei motivi nuovi di cui all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 2425 del 31/10/2024, dep. 2025, Barbato, Rv. 287496 – 02; Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Rv. 260851 – 01).

Alla luce di tali considerazioni la sentenza impugnata è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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