Concorso di colpa della vittima e nesso causale nell’omicidio stradale (Cass. pen. Sez. IV n. 35400 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di omicidio stradale, la ricerca di un punto di equilibrio tra il principio di affidamento e la prevedibilità dell’altrui comportamento irregolare presuppone che la condotta del conducente antagonista, assunta come colposa e imprevedibile, sia stata concausa certa dell’evento ai sensi dell’art. 41 cod. pen. Il giudizio sulla ragionevole prevedibilità dell’altrui condotta incauta non può quindi essere svolto in astratto: la verifica del nesso causale ne costituisce il necessario antecedente logico. Solo dopo aver accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, che ciascuna condotta ha avuto rilievo eziologico, si può affrontare il tema della riconoscibilità del pericolo, da valutare in concreto e in relazione alle posizioni di garanzia, ai ruoli svolti e agli obblighi cautelari imposti a ciascun utente della strada.
Il Fatto
Una sentenza di condanna per omicidio stradale veniva confermata in appello. Il conducente di un autoarticolato, nel compiere una manovra di inversione di marcia a un incrocio, sbarrava la strada a un motoveicolo che sopraggiungeva dalla direzione opposta; il motociclista decedeva per l’urto.
L’imputato ricorreva per cassazione lamentando, tra l’altro, che la responsabilità era stata fondata su una presunzione semplice circa i cicli semaforici, accertata post factum, e che non era stato valutato il concorso di colpa della persona offesa, la quale avrebbe percorso l’estrema corsia di sinistra e sarebbe stata imprudente e imprevedibile.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. I primi due motivi, strettamente connessi, sono giudicati aspecifici, perché non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato. La sentenza d’appello costituisce doppia conforme rispetto a quella di primo grado, sicché le due decisioni possono leggersi congiuntamente quale unico corpo decisionale, essendo rispettato il richiamo a quella del G.I.P. e la comune adozione dei medesimi criteri nella valutazione delle prove.
Il Collegio rileva che la responsabilità è stata fondata sulle prove testimoniali e sui filmati delle telecamere di sicurezza di altro utente della strada, che hanno ripreso il sinistro mortale. Da essi risulta che il motociclista aveva oltrepassato l’incrocio mentre il semaforo proiettava la luce verde: la verifica dei cicli semaforici è servita solo a stabilire che l’autoarticolato era passato con il rosso. La censura sulla presunta presunzione è dunque priva di fondamento.
Quanto al concorso di colpa, la sentenza impugnata esclude che il ciclomotore procedesse a velocità elevata, non essendo tale circostanza emersa dalle prove testimoniali né dalla visione dei filmati. La Corte chiarisce che la ricerca di un punto di equilibrio tra principio di affidamento e prevedibilità dell’altrui comportamento irregolare presuppone che tale condotta sia stata effettivamente concausa dell’evento. Nel rischio della circolazione stradale, solo se ciascuna condotta è stata concausa materiale del sinistro si può affrontare il thema probandum della ragionevole prevedibilità, da valutare in concreto, tenendo conto delle condizioni del fatto, della singola posizione e dell’azione intrapresa.
Nel caso scrutinato, entrambe le sentenze di merito hanno escluso la violazione di qualsivoglia regola cautelare da parte del conducente del ciclomotore, la cui condotta non ha avuto alcun rilievo nell’eziologia del sinistro. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo: il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificato dall’elevato grado della colpa e dalla gravità della condotta rispetto all’evento, con motivazione insindacabile in sede di legittimità. Non è necessario che il giudice di merito consideri tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali, il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Nota della Redazione
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