La restituzione degli incentivi dopo la decadenza definitiva spetta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 5927 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di restituzione delle tariffe incentivanti proposta dal Gestore dei Servizi Energetici ai sensi dell’art. 2033 c.c., quando il provvedimento di decadenza dagli incentivi sia divenuto definitivo per mancata impugnazione o per intervenuto giudicato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. In tale evenienza, difatti, il potere amministrativo si è ormai esaurito e il provvedimento di decadenza assume valore di mero antecedente fattuale della pretesa restitutoria, il cui esame non implica alcun sindacato sulla legittimità dell’esercizio del potere. L’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., non attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su tutte le controversie solo causalmente collegate a un provvedimento amministrativo, ma richiede che l’oggetto della lite sia l’esercizio, almeno in via mediata, di un potere autoritativo.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di impianti fotovoltaici ammessi al c.d. “Primo Conto Energia”, era stata destinataria di un provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti adottato dal GSE nel 2017. La legittimità di tale provvedimento era stata confermata sia dal T.A.R. del Lazio, nel 2017, sia dal Consiglio di Stato, con sentenza del 2022.

In pendenza dell’appello avverso la sentenza di primo grado, il GSE aveva instaurato un autonomo giudizio davanti al T.A.R. del Lazio per ottenere la condanna della società alla restituzione degli incentivi percepiti. Il T.A.R., con sentenza n. 7628/2024, aveva accolto la domanda, condannando la società alla restituzione degli importi. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2713/2025, aveva confermato la decisione, affermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. Avverso tale pronuncia, la società ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e dell’art. 110 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La Corte ha richiamato il criterio del petitum sostanziale, da identificare in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, evidenziando come la domanda del GSE fosse volta esclusivamente al recupero dell’indebito conseguente alla decadenza, ormai non più contestata.

La Corte ha precisato che la giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. si radica quando la controversia attiene all’esercizio di poteri pubblicistici del Gestore, come nel caso del sindacato su un provvedimento di riconoscimento, diniego, revoca o decadenza degli incentivi. Diverso è il caso in cui il provvedimento autoritativo non sia più in discussione perché divenuto definitivo o confermato da giudicato: in tale evenienza, il potere amministrativo deve ritenersi esaurito e il provvedimento di decadenza assurge a mero presupposto, sottratto a ogni ulteriore scrutinio.

Le Sezioni Unite hanno poi distinto i precedenti richiamati dal Consiglio di Stato, osservando che pronunce come S.U. n. 14653/2017 e S.U. n. 29922/2017 riguardavano controversie nelle quali era direttamente in discussione la legittimità della decadenza o la conformazione del diritto all’incentivo. Nel caso di specie, invece, il giudizio verte unicamente sull’accertamento dell’obbligo restitutorio, che non postula alcun nuovo esercizio di potere pubblico e si risolve in una ordinaria pretesa fondata su un diritto soggettivo di credito.

La Corte ha infine dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso, concernente l’eccesso di potere giurisdizionale per la mancata sospensione del giudizio, in quanto l’accoglimento del primo motivo preclude l’esame del vizio dedotto. La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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