Revocazione e cartella: decisività del documento e prova del pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 3285 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, la decisività del documento tardivamente ritrovato, ai sensi dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, sì che il giudice della revocazione avrebbe deciso in senso opposto ove ne avesse avuto conoscenza. Tale decisività va esclusa quando l’atto offra semplici elementi indiziari, utilizzabili solo in concorso con altri dati. Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata, pur in assenza di specifica argomentazione, comporti necessariamente la reiezione del motivo. La rivalutazione delle prove acquisite resta riservata al giudice di merito e non è deducibile in cassazione come violazione di legge.
Il Fatto
La contribuente aveva presentato domanda di definizione dei carichi pendenti dal 1997 al 2002, accedendo al condono tombale di cui all’art. 9 legge n. 289 del 2002, e assumeva di aver pagato l’importo dovuto a mezzo modello F24. Le venivano notificate due cartelle di pagamento, poi sgravate in autotutela nel 2008. Nel 2009 la società di riscossione emetteva nuova cartella, richiamando gli stessi avvisi di accertamento e sostenendo che lo sgravio era erroneo perché la procedura di condono non si era perfezionata per mancanza del pagamento.
Il giudice di primo grado annullava la cartella; la C.t.r., in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riformava la decisione, rilevando che il modello F24 era privo di timbro di quietanza e che nessun pagamento era stato eseguito. La contribuente proponeva ricorso per revocazione, rigettato per insussistenza dei presupposti, e impugnava per cassazione entrambe le sentenze.
La Motivazione della Corte
La Corte dispone la riunione dei due ricorsi, ravvisando connessione tra la pronuncia di appello e quella che ha deciso la revocazione. Applicando in via analogica l’art. 335 cod. proc. civ., l’esito del giudizio di revocazione può risultare determinante sul ricorso contro la sentenza di appello.
Quanto al ricorso avverso il rigetto della revocazione, la Corte esclude la omessa pronuncia. Il vizio non ricorre quando la decisione adottata, ancorché senza espressa statuizione, comporti necessariamente la reiezione del motivo: esso sussiste solo se sia stata totalmente pretermessa una decisione indispensabile alla soluzione del caso concreto. La C.t.r., rigettando l’istanza per insussistenza dei requisiti dell’art. 395 cod. proc. civ., si è pronunciata sul documento allegato, escludendone la decisività. Il documento attestava la prassi dell’istituto di credito e non provava direttamente il pagamento: la sua attitudine a fondare la revocazione è quindi negata.
Quanto al ricorso avverso la sentenza di appello, il motivo di nullità per pronuncia su errore revocatorio mai dedotto è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi: la C.t.r. ha motivato sull’esistenza della prova del pagamento, questione effettivamente controversa.
I motivi sulla qualificazione del modello F24 sono inammissibili, poiché mirano a una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito. Parimenti inammissibile è il motivo di omesso esame di fatto decisivo: il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., secondo le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, non si identifica con il difettoso esame delle prove, se il fatto storico è stato comunque considerato.
Infine, è esclusa l’omessa pronuncia sull’eccezione di cessazione della materia del contendere: la C.t.r. ha deciso nel merito la pretesa tributaria, ritenendola legittima, e ha così implicitamente rigettato l’eccezione. I ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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