Inammissibile la revocazione contro Cassazione per vizi diversi dall’errore di fatto (Cass. civ. Sez. 2 n. 7365 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le pronunce della Corte di cassazione che dichiarano l’inammissibilità del ricorso possono essere impugnate per revocazione esclusivamente per l’errore di fatto di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., e non per gli altri vizi revocatori, incluso il dolo della parte di cui al n. 1 della medesima disposizione.
Il Fatto
Alcuni soggetti, qualificatisi come eredi delle originarie parti attrici di un giudizio di merito, proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova. Con ordinanza della Cassazione il ricorso era dichiarato inammissibile, su eccezione del controricorrente, per difetto di prova della qualità di eredi.
Avverso tale ordinanza gli stessi soggetti proponevano ricorso per revocazione, deducendo in via preliminare numerosi vizi del provvedimento — asserita violazione della disciplina transitoria della riforma Cartabia, mancanza di sottoscrizione autografa del relatore, incompatibilità del relatore, contrasto tra la proposta di definizione e la decisione — e, nel merito, il dolo della controparte e l’errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva anzitutto come i rilievi preliminari siano manifestamente infondati: il nuovo testo dell’art. 380-bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, si applica ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023, qualora non sia ancora stata fissata l’udienza; la firma digitale sostituisce validamente la sottoscrizione autografa; il ruolo di consigliere delegato alla proposta non è incompatibile con quello di relatore, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 9611 del 2024; infine, il collegio non è vincolato alla proposta, che comunque non risulta in contrasto con la decisione adottata.
Tali doglianze, peraltro, esulano dal giudizio di revocazione, non denunciando alcun vizio revocatorio della pronuncia impugnata. Il ricorso è quindi inammissibile.
Quanto al dolo processuale dedotto ai sensi del n. 1 dell’art. 395 c.p.c., la Corte ricorda che i provvedimenti di inammissibilità della Cassazione sono impugnabili per revocazione unicamente per l’errore di fatto, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., e non anche per gli altri motivi di cui all’art. 395 c.p.c., salvo il diverso regime dell’art. 391-ter c.p.c. per le decisioni di merito.
Il motivo relativo all’errore di fatto è pure inammissibile, poiché i ricorrenti non individuano un vizio revocatorio della pronuncia della Cassazione, ma lamentano l’omesso esame di circostanze di fatto da parte dei giudici di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
- Art. 391-ter c.p.c. – Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione