Inammissibile la revocazione della pronuncia di rigetto ex art. 395 n. 3 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 2 n. 13854 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per revocazione proposto, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avverso una pronuncia della Corte di Cassazione che abbia rigettato il ricorso senza decidere la causa nel merito. L’ipotesi della scoperta, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario non è inclusa tra i casi di revocazione delle sentenze della Cassazione previsti dall’art. 391-bis cod. proc. civ.. Tale esclusione non è affetta da vizio di legittimità costituzionale, essendo il frutto di una scelta consapevole del legislatore, che ha inteso privilegiare le esigenze di stabilità del giudicato e di certezza del diritto. L’estensione della revocazione ai motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 cod. proc. civ., operata dall’art. 391-ter cod. proc. civ., è limitata ai provvedimenti con i quali la Corte ha deciso la causa nel merito, non anche alle pronunce di mero rigetto. La proposizione di una tale impugnativa, in difetto dei relativi presupposti, integra gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società, già promittente venditrice di un immobile, aveva convenuto in giudizio il promissario acquirente e il di lui curatore fallimentare, chiedendo la risoluzione del contratto preliminare per l’inadempimento del promissario acquirente e la condanna alla restituzione dell’immobile. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del preliminare per difetto di forma scritta, ma la Corte d’Appello, in sede di rinvio dopo una prima cassazione, aveva rigettato le domande dell’acquirente.
Avverso tale sentenza, il promissario acquirente aveva proposto ricorso per cassazione, che la Corte aveva respinto con ordinanza del 2024, non avendo la Corte deciso la causa nel merito. Sulla base della scoperta di una relazione del curatore del fallimento dell’originario amministratore della società, che attestava l’esistenza di pagamenti non considerati, il promissario acquirente ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avverso la predetta ordinanza di rigetto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha premesso che, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., i motivi di revocazione esperibili avverso le proprie sentenze non includono l’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 395 cod. proc. civ., ossia la scoperta di documenti decisivi dopo la sentenza. Tale omissione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è configurabile come vizio di legittimità costituzionale, essendo stata determinata da una scelta consapevole del legislatore, volta a contemperare le esigenze di giustizia sostanziale con quelle di stabilità del giudicato e di certezza del diritto, particolarmente avvertite per le pronunce della Corte di Cassazione.
La Corte ha poi rilevato che il sopravvenuto art. 391-ter cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 40/2006, ha esteso il rimedio della revocazione ai motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) del primo comma dell’art. 395 cod. proc. civ., ma ha circoscritto tale possibilità ai soli provvedimenti con i quali “la Corte ha deciso la causa nel merito”. Tale limitazione è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza successiva, secondo cui la revocazione non è ammissibile avverso le pronunce della Corte che, come quella impugnata, si siano limitate a rigettare il ricorso.
Nella fattispecie, l’ordinanza oggetto del ricorso per revocazione aveva respinto il ricorso del promissario acquirente senza decidere la causa nel merito. Ne consegue che l’istanza di revocazione, fondata sul motivo di cui al n. 3 dell’art. 395 cod. proc. civ., non può che essere dichiarata inammissibile.
La Corte ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per aver agito in giudizio con colpa grave, azionando un rimedio su un presupposto espressamente escluso dal legislatore. Ha, infine, dichiarato la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.