Revocazione per contrasto di giudicati: inammissibile contro le sentenze di legittimità della Cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 16213 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione non può essere proposta ai sensi dell’art. 395, n. 5, c.p.c. (contrasto di giudicati), non essendo detta ipotesi richiamata né dall’art. 391-bis, né dall’art. 391-ter c.p.c. Tale limitazione, che restringe l’ammissibilità della revocazione ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c., peraltro solo per i provvedimenti che abbiano deciso la causa nel merito, non si pone in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost., né con il diritto dell’Unione Europea, rientrando nella discrezionalità del legislatore la disciplina delle condizioni e dei limiti entro cui può essere fatto valere il giudicato. La revocazione resta invece sempre ammissibile per errore di fatto ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla domanda proposta da un figlio nei confronti della madre per l’incasso di buoni fruttiferi postali cointestati. La madre, costituitasi, aveva chiesto in via riconvenzionale la revoca per ingratitudine della donazione della nuda proprietà di un immobile, deducendo di essere stata aggredita fisicamente dal figlio. La Corte d’appello aveva accolto la domanda riconvenzionale, revocando la donazione. Il ricorso per cassazione proposto dal donatario era stato rigettato da questa Corte con ordinanza. Avverso tale ordinanza, il soccombente proponeva ora ricorso per revocazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento. Ha ricordato che gli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c. disciplinano due differenti ipotesi di revocazione: una a carattere generale, che riguarda tutti i provvedimenti pronunciati ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ma è limitata all’errore di fatto; l’altra a carattere speciale, che ha ad oggetto solo i provvedimenti con i quali la Corte decide la causa nel merito ed è proponibile per tutti i vizi revocatori, fatta eccezione proprio per il contrasto con altra sentenza precedente avente autorità di cosa giudicata.
Il Supremo Collegio ha dato continuità al più recente indirizzo secondo cui l’inammissibilità della revocazione delle decisioni di legittimità per contrasto di giudicati non viola i principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa, né il diritto dell’Unione Europea, atteso che la stabilità del giudicato rappresenta un valore costituzionale e la sua disciplina rientra nella discrezionalità del legislatore. È stata, inoltre, richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha escluso tale rimedio avverso le sentenze di mera legittimità, le quali danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale.
La Corte ha infine rilevato che, nella specie, il motivo sarebbe comunque infondato, poiché l’ordinanza impugnata aveva già ampiamente preso posizione, in motivazione, sulla sentenza penale di assoluzione, reputandola irrilevante rispetto alla condotta complessivamente considerata. La censura si risolveva, pertanto, in una doglianza su un ipotetico errore di giudizio, non deducibile in sede di revocazione.
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Nota della Redazione
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