Omessa sottoscrizione del relatore: l’ordinanza camerale è valida se firmata dal solo presidente (Cass. civ. Sez. 3 n. 4214 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per correzione di errore materiale è inammissibile quando censura l’omessa indicazione del codice fiscale delle parti, omissione che non integra errore materiale emendabile né determina la nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 605/1973. L’ordinanza pronunciata a definizione del giudizio camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. è validamente sottoscritta dal solo presidente, ex art. 134, primo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., e non anche dal relatore, con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che ne deduce la nullità o inesistenza per mancata sottoscrizione di quest’ultimo. La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se conferita in data successiva alla sentenza impugnata.

Il Fatto

Con ordinanza n. 21444 del 2025, la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un soggetto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia. L’interessato ha proposto istanza di correzione di errore materiale, lamentando l’omessa indicazione del codice fiscale delle parti e deducendo, sotto altro profilo, la nullità o inesistenza dell’ordinanza per la mancata sottoscrizione del consigliere relatore.

Il Consorzio intimato non ha svolto attività difensiva. La questione è stata trattata in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione è valida solo se conferita in data successiva alla sentenza impugnata, sicché il ricorso è inammissibile quando, come nel caso di specie, la procura risulti anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato.

Quanto al dedotto errore materiale, il Collegio ha precisato che l’art. 6, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 605/1973, invocato dal ricorrente, è inconferente, attenendo alla richiesta di registrazione di atti di organi giurisdizionali e non ai provvedimenti emessi dal giudice. L’omessa indicazione del codice fiscale delle parti non integra un errore materiale da emendare, non potendo ritenersi che siffatta omissione comporti la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili dell’atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto. In ogni caso, le Sezioni Unite hanno precisato che l’omessa indicazione del codice fiscale negli atti processuali non ne determina la nullità.

Con riferimento alla denunciata nullità per mancata sottoscrizione del relatore, la Corte ha distinto l’ipotesi della sentenza da quella dell’ordinanza. Mentre per la sentenza collegiale l’omessa sottoscrizione di uno dei magistrati determina una nullità assoluta ed insanabile, equiparabile all’inesistenza del provvedimento, per l’ordinanza pronunciata a definizione del giudizio in sede camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. trova applicazione l’art. 134, primo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., che prevede la sottoscrizione del solo presidente, non anche del relatore.

La Corte ha infine escluso la liquidazione delle spese, in quanto nel procedimento di correzione degli errori materiali, avente natura sostanzialmente amministrativa, non è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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