Integrazione probatoria ex art. 441 comma 5 e rinuncia ai motivi d’appello (Cass. pen. Sez. IV n. 20963 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato, essendo gli unici limiti del relativo potere la necessità degli elementi di prova ai fini della decisione e il divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. La scelta unilaterale del rito abbreviato non fonda alcuna aspettativa dell’imputato a essere giudicato sulla sola base degli atti disponibili al momento dell’ammissione del rito. In caso di assunzione d’ufficio di nuovi mezzi di prova, il diritto alla prova contraria è riconosciuto alle parti, ma la richiesta è ammissibile solo se indica specificamente le circostanze di fatto su cui deve vertere la nuova indagine, riferite ai temi su cui il giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio. La rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga censure su quei motivi, non potendo il giudice rilevare d’ufficio le relative questioni.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da un procedimento per estorsione aggravata e per reati in materia di stupefacenti, definito in primo grado con rito abbreviato davanti al G.U.P. del Tribunale di Napoli. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 maggio 2025, confermava la condanna di uno dei ricorrenti e riformava parzialmente la decisione nei confronti dell’altro, escludendo una circostanza aggravante e rideterminando la pena complessiva in anni 11, mesi 8 di reclusione.

Entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Il primo articolava due motivi, lamentando la nullità della sentenza per l’acquisizione, in udienza, di un’annotazione di P.G. che rettificava un errore materiale nella legenda di un album fotografico, nonché il rigetto della richiesta di escutere l’ufficiale di P.G. e la persona offesa. Il secondo deduceva tre motivi, riguardanti la motivazione sulla pluralità delle cessioni, la determinazione degli aumenti per la continuazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del primo imputato. Quanto al primo motivo, il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui l’integrazione probatoria ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. può investire anche la ricostruzione del fatto e la sua attribuibilità, con il solo limite della necessità ai fini della decisione e del divieto di itinerari probatori estranei allo stato degli atti (Sez. 4 n. 42617 del 2024; Sez. 6 n. 17360 del 2021). Nella specie, il giudice non ha esplorato un autonomo percorso, ma ha approfondito temi già patrimonio del processo, emergendo un errore materiale nelle generalità del soggetto indicato nell’album fotografico.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte ribadisce che, in caso di assunzione d’ufficio di nuovi mezzi di prova, la richiesta di prova contraria deve indicare specificamente le circostanze di fatto su cui deve vertere la nuova indagine, riferendosi ai temi del supplemento istruttorio (Sez. 1 n. 18215 del 2018, dep. 2019, Ammendola). La Corte territoriale si è uniformata a tali principi, rilevando la superfluità degli espletamenti richiesti a fronte di un’integrazione diretta a porre riparo a un mero errore materiale, non contestato nel suo nucleo essenziale.

Quanto al secondo ricorrente, il primo motivo è inammissibile perché attinente a un motivo d’appello oggetto di rinuncia. La Corte ricorda che la rinuncia parziale determina il passaggio in giudicato della sentenza limitatamente ai capi rinunciati, con preclusione di qualsiasi censura successiva e impossibilità di rilievi d’ufficio (Sez. 2 n. 47698 del 2019, Amabile). Poiché l’effetto devolutivo dell’impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti cui si riferiscono i motivi proposti, la rinuncia preclude ogni ulteriore questione.

Il secondo motivo è manifestamente infondato e generico. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite, con grado di impegno motivazionale correlato all’entità degli aumenti (Sez. U. n. 47127 del 2021, Pizzone). Nel caso concreto, la Corte territoriale ha indicato l’aumento per ogni singola condotta, e il ricorrente non ha contestato la congruità del trattamento sanzionatorio complessivo.

Il terzo motivo è generico: il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in legittimità solo se la motivazione è contraddittoria o non dà conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 5 n. 43952 del 2017, Pettinelli). La Corte d’appello ha valorizzato la gravità della condotta e la personalità del ricorrente, superando le allegazioni difensive. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte cost. n. 186 del 2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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