Inammissibile in cassazione il riesame della valutazione delle prove testimoniali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33251 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spettano al giudice di merito la selezione e la valutazione delle prove poste a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti. Anche la valutazione di attendibilità dei testimoni è giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Il giudizio di cassazione non è strutturato come terzo grado di merito e non consente di ridiscutere gli esiti istruttori della decisione impugnata. Il sindacato sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. La diversa doglianza sulla forza di convincimento attribuita dal giudice alle prove proposte dalle parti è inammissibile.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio il datore di lavoro per ottenere il pagamento di crediti da lavoro subordinato maturati tra il 2010 e il 2014, in qualità di dipendente con mansioni di capo-squadra: differenze retributive, TFR aggiuntivo, contributi previdenziali non versati e mensilità non percepite. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande per difetto di prova.
La Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello del lavoratore, aveva confermato la mancata dimostrazione dello svolgimento di maggior orario di lavoro e della conseguente spettanza di compensi per lavoro straordinario e TFR aggiuntivo, giudicando invece fondata la domanda per le mensilità arretrate, nei limiti accertati. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 360 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione dell’attendibilità dei testi, unitamente alla violazione degli artt. 244 e 116 c.p.c. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: pur sostenendo in memoria di non chiedere una decisione sull’attendibilità dei testi, il ricorrente domandava in realtà di sostituire con altra valutazione quella del giudice di merito, agendo come giudice di terzo grado.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudizio di cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori non condivisi (Cass. n. 27415/2018, n. 29730/2020, n. 20553/2021, n. 5412/2025). La valutazione di attendibilità o inattendibilità delle deposizioni è giudizio in concreto riservato alle fasi di merito, non rivedibile in legittimità, tanto più in presenza di una pronuncia di doppia conforme.
Il secondo motivo, relativo alla mancata valutazione degli straordinari e alla questione del centro unico di imputazione d’interesse, è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non centra la ratio decidendi: la questione dell’unicità del centro di imputazione risultava di scarsa rilevanza a fronte della mancata prova, a monte, dell’effettuazione di lavoro straordinario.
Il terzo motivo censurava la motivazione. La Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della violazione del minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost., richiamando Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019. Nella specie la Corte territoriale aveva adeguatamente esplicitato il percorso logico-argomentativo che l’aveva condotta a ritenere carente la prova dei fatti costitutivi.
Il quarto motivo è stato respinto per le medesime ragioni e perché non risulta integrata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: è inammissibile la doglianza che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita e insindacabile se congruamente argomentata (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. n. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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