Sospensione dei termini per l’impugnazione e prescrizione del reato (Cass. pen. Sez. 6 n. 12720 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 83 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, e prorogata dall’art. 36 del decreto-legge n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020, comporta che il termine per proporre impugnazione, ove il suo decorso sarebbe iniziato durante il periodo di sospensione, decorra solo dalla fine di tale periodo. In sede di legittimità, la rilevabilità dei vizi della sentenza impugnata non può condurre al rinvio quando sia nel frattempo maturata una causa di estinzione del reato, come la prescrizione: il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a dichiararla immediatamente, sicché l’annullamento deve essere pronunciato senza rinvio con declaratoria di estinzione del reato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del 18 dicembre 2019 del Tribunale di Foggia, che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 388, commi 3 e 4, cod. pen., commesso in epoca compresa tra il 14 febbraio 2017 e il 13 luglio 2017.
Il giudice di secondo grado aveva considerato tardivo l’atto di gravame, depositato il 16 giugno 2020, calcolando il termine di 45 giorni dalla data di deposito della motivazione della sentenza di primo grado. Il ricorrente, invece, sosteneva che la Corte non avesse considerato la sospensione dei termini processuali introdotta dalla normativa emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID-19.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, osservando che l’art. 83, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 aveva disposto la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, con differimento dell’inizio del decorso del termine alla fine del periodo di sospensione, ove tale inizio fosse caduto nel periodo medesimo.
La Corte ha precisato che il termine di sospensione era stato successivamente prorogato all’11 maggio 2020 dall’art. 36 del decreto-legge n. 23/2020. Di conseguenza, il termine di 45 giorni per proporre appello non poteva iniziare a decorrere prima del 12 maggio 2020, con scadenza il 26 giugno 2020. L’appello depositato il 16 giugno 2020 era, pertanto, tempestivo.
Cionondimeno, rilevato che il delitto era stato commesso in epoca compresa tra il 14 febbraio 2017 e il 13 luglio 2017 e che il primo giudice aveva escluso la contestata recidiva, la Corte ha accertato che il reato risultava estinto per prescrizione.
La Corte ha quindi affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, la rilevabilità dei vizi della sentenza in sede di legittimità non può comportare il rinvio al giudice di merito: il giudice del rinvio sarebbe comunque obbligato a dichiarare immediatamente la prescrizione, rendendo il rinvio incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
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Nota della Redazione
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