Motivazione apparente sull’istanza di continuazione: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 31304 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che rigetta l’istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. deve illustrare in modo effettivo l’oggetto delle sentenze di condanna, l’epoca di commissione dei reati e le ragioni poste a fondamento della richiesta. Il richiamo generico ai «diversi beni giuridici», al movente e al lasso temporale, privo di specificazioni, integra motivazione apparente e violazione dell’art. 81 cod. pen. È contraddittorio ritenere recessivi gli elementi positivi di unificazione del disegno criminoso una volta che ne sia stata riconosciuta l’astratta configurabilità.
Il Fatto
Con ordinanza del 06.03.2026 la Corte d’appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in relazione a quattro sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Taranto, dalla Corte d’appello di Milano e dalla Corte d’appello di Lecce.
Avverso il provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., vizio di motivazione apparente e illogica, errata esclusione della continuazione per finalità elusiva e omessa valutazione del contesto economico unitario. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione Prima accoglie il ricorso e affronta congiuntamente il primo, il secondo e il quarto motivo, riconoscendo in essi lacune motivazionali e violazioni di legge di carattere assorbente rispetto alle ulteriori deduzioni.
Il percorso argomentativo della Corte muove da un rilievo centrale: al netto dell’ampia premessa costituita dal richiamo a principi di legittimità, nel provvedimento impugnato difetta un’adeguata illustrazione che consenta di riferire la disamina all’istanza concretamente avanzata. Non risultano esplicitati l’oggetto delle sentenze di condanna, l’epoca di commissione dei reati, le ragioni della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. e i motivi del loro rigetto.
La Corte censura il riferimento «imperscrutabile» al movente delle prime due sentenze, non accompagnato dalla descrizione di alcun dato che consenta di individuarlo. Del pari generico è il richiamo ai «diversi beni giuridici», dei quali non viene precisato alcun ulteriore particolare. Anche il riferimento al lasso temporale, privo di specificazioni, non consente di comprendere l’effettiva ragione della decisione.
Quanto al contesto, la medesimezza dello stesso è stata ritenuta recessiva rispetto al dato temporale, che tuttavia non risulta essere stato esaminato dal giudice dell’esecuzione. La Corte osserva che l’arco temporale 2008-2013 è senz’altro lungo, ma una volta riconosciuta l’esistenza di elementi che potrebbero condurre a valutare l’unicità del disegno criminoso, appare contraddittorio concludere apoditticamente che ogni dato positivo receda di fronte a quello temporale.
Da tali rilievi, assorbite le ulteriori questioni, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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