Quietanza liberatoria non preclude il rimborso per estinzione anticipata del finanziamento (ABF Collegio di Roma n. 1254 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente all’esito dell’estinzione anticipata di un finanziamento non ha efficacia preclusiva di ulteriori richieste restitutorie quando non contenga la chiara manifestazione di un intento rinunciativo, con la determinazione quantitativa e causale delle voci non rimborsate, e non integri gli estremi della transazione per difetto di res litigiosa e di reciproche concessioni. In materia di cessione del quinto, i costi recurring si rimborsano secondo il criterio di proporzionalità puro, salvo diversa previsione contrattuale, mentre i costi up front seguono, in assenza di patto contrario, il metodo della curva degli interessi. Le commissioni di distribuzione sono qualificate come costi up front.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto all’Arbitro Bancario Finanziario la condanna dell’intermediario all’integrazione dell’equo rimborso spettante per l’estinzione anticipata di due finanziamenti con cessione del quinto della pensione. Dopo il reclamo del 22.07.2025, ha domandato complessivamente € 2.212,00, così ripartiti: € 1.384,00 per il contratto n. *****539 e € 828,00 per il contratto n. *****833.
L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per il primo contratto, estinto il 31.12.2019 e seguito dal versamento di € 332,18 e da un atto di rinuncia del 12.07.2021. Per il secondo contratto ha chiesto il rigetto, richiamando l’ampia quietanza e la conformità delle condizioni contrattuali alle disposizioni di trasparenza. In via subordinata ha sostenuto la corretta indicazione dei costi ripetibili e non ripetibili, qualificando le commissioni di distribuzione come costi di terzi non ripetibili.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha esaminato anzitutto l’efficacia preclusiva delle dichiarazioni sottoscritte dal ricorrente, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8827 del 21 luglio 2017. Da quella pronuncia si ricava che alla quietanza non può ricondursi l’efficacia propria dei negozi rinunciativi o transattivi. Per configurare una rinuncia sarebbe necessaria la determinazione quantitativa e causale di ciò cui il cliente abdica e la volontà espressa, in termini non equivoci, di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto.
Quanto alla transazione, il Collegio ha rilevato l’assenza di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell’atto e delle reciproche concessioni, requisito indeclinabile ai sensi dell’art. 1965 cod. civ. Le dichiarazioni prodotte dall’intermediario non sono dunque idonee a precludere ulteriori richieste restitutorie.
Nel merito, poiché il contratto è anteriore al 25.07.2021, la controversia è regolata dall’art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010, per effetto dell’art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 del D.L. n. 104/2023. Il Collegio ha richiamato l’orientamento condiviso formatosi dopo la dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario: per i costi recurring si applica il criterio di proporzionalità puro, salvo diverso criterio contrattuale; per i costi up front, in assenza di diversa previsione pattizia, si applica il metodo della curva degli interessi.
Per distinguere le due categorie il Collegio ha fatto riferimento alla decisione n. 9052 del 05.04.2021 del Collegio di Roma, resa sulla medesima fattispecie contrattuale. Le commissioni a favore dell’intermediario finanziatore sono state ritenute conformi al criterio contrattuale di rimborso, mentre le commissioni di distribuzione sono state qualificate come costi up front.
I conteggi elaborati non coincidono con le somme richieste dal ricorrente, che per il primo contratto non ha sottratto l’importo versato medio tempore dall’intermediario e per il secondo ha domandato la restituzione in proporzione lineare. Il Collegio ha quindi disposto il pagamento di € 1.172,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo, oltre al contributo di € 200,00 in favore della Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 in favore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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