Sequestro delegato specifico senza convalida o avviso al difensore (Cass. pen. Sez. 5 n. 12951 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero che, pure senza analitica specificazione, determini l’oggetto del vincolo mediante il richiamo a quanto funzionale all’identificazione di eventuali correi e alla descrizione del fatto contestato, circoscrive l’attività della polizia giudiziaria delegata e non richiede una successiva convalida ai sensi dell’art. 355 cod. proc. pen.. L’omessa convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria non comporta, comunque, l’inutilizzabilità a fini probatori della cosa sequestrata, avendo tale formalità la funzione di legittimare la sottrazione del bene alla sfera del detentore e non di condizionare l’impiego processuale delle risultanze. In tema di sequestro delegato dal pubblico ministero, non sussiste l’obbligo di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore, previsto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. solo per l’ipotesi di iniziativa autonoma della polizia giudiziaria.
Il Fatto
Il tribunale del riesame aveva confermato la misura dell’obbligo di dimora applicata dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un uomo indagato per il reato di furto pluriaggravato, commesso in concorso con lo zio convivente all’interno di uffici comunali. L’indagato ricorreva per cassazione, deducendo due motivi: il primo, la nullità della valutazione indiziaria che aveva condotto alla sua identificazione; il secondo, l’illegittimità del sequestro di un giubbotto, eseguito dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un decreto del pubblico ministero, per la presunta genericità dell’atto e la mancata convalida.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione, premesso che in materia cautelare il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di congruità logica della motivazione, ha dichiarato inammissibile la prima censura. Ha ritenuto che il tribunale avesse fornito una motivazione lineare, basata su un quadro indiziario plurimo e convergente: il rinvenimento del ciclomotore, l’appellativo “Luca” usato dal correo per chiamare il complice e la corrispondenza delle fattezze fisiche e dell’abbigliamento. Le doglianze della difesa sono state considerate una mera richiesta di rilettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha distinto l’ipotesi in cui il decreto del pubblico ministero rimetta integralmente alla polizia giudiziaria l’individuazione delle res da sequestrare, che impone una successiva convalida, da quella in cui l’atto, seppur non analitico, individui con sufficiente chiarezza l’oggetto del vincolo. Nel caso di specie, il decreto aveva circoscritto l’attività degli operanti attraverso il richiamo alla finalità di identificazione di eventuali complici e alla descrizione dei fatti, rendendo non necessaria la convalida.
La Sesta Sezione ha inoltre ribadito il principio per cui la mancata convalida non determina l’inutilizzabilità della prova, richiamando il costante insegnamento per cui tale formalità non attiene alla utilizzazione processuale dei beni. Ha infine escluso la violazione delle garanzie difensive, affermando che l’obbligo di avviso della facoltà di nomina del difensore sussiste solo per il sequestro eseguito d’ufficio dalla polizia giudiziaria, non per quello delegato dal pubblico ministero. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 114 c.p.p. – Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
- Art. 355 c.p.p. – Convalida del sequestro e suo riesame