Sospensione del giudizio di merito e correzione della motivazione in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 26536 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello proseguito davanti al giudice che l’ha pronunciata, l’unica possibilità di sospensione del secondo è quella disposta su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell’art. 279, quarto comma, cod. proc. civ., restando escluse sia la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., sia quella ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., perché il giudizio è unico e la sentenza definitiva resta soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale. Il dispositivo che nega la sospensione è corretto quando tale esito discende da questo principio, anche se la motivazione del giudice di merito è erronea: la Corte di cassazione può procedere alla correzione della motivazione in iure ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio la comodataria chiedendo la risoluzione, per violazione della clausola di esclusiva, di due contratti di comodato e fornitura relativi a impianti di distribuzione carburanti, ovvero, in subordine, la risoluzione per grave inadempimento. La convenuta resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda e di risarcimento del danno.
Il Tribunale, con sentenza parziale, rigettava le domande di risoluzione e le connesse istanze di riconsegna. La Corte d’Appello accoglieva il gravame, dichiarava la risoluzione dei contratti e condannava la comodataria alla restituzione dei beni e al pagamento della penale per il ritardo. La società comodataria ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 17 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, e dell’art. 1 del d.lgs. n. 32/1998. La Corte lo ritiene infondato: la norma presuppone un accordo fra il gestore titolare dell’autorizzazione petrolifera e un produttore, mentre nella specie vi è stato un duplice conferimento di azienda e, in quel quadro, la cessione dell’autorizzazione. L’omessa comunicazione alla p.a. rileva nel rapporto pubblicistico, ma non determina la nullità della cessione fra le parti.
Il secondo motivo, che denuncia la violazione dei canoni di interpretazione del contratto, è inammissibile: sotto la formale invocazione dell’art. 1362 cod. civ. sollecita un riesame del fatto e della prova, senza specificare i canoni concretamente violati né il punto in cui il giudice del merito se ne è discostato. La Corte richiama il principio per cui, quando di una clausola sono possibili più interpretazioni, non è consentito dolersi in sede di legittimità dell’interpretazione prescelta, se plausibile (Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 16987 del 2018).
Il terzo motivo, relativo alla mancata sospensione del giudizio di appello in attesa della definizione della causa pregiudiziale pendente in primo grado, è fondato, ma la sua fondatezza non comporta la cassazione della sentenza. Il dispositivo è corretto, non però per le ragioni svolte dalla Corte territoriale. La Corte afferma il principio, cui intende dare continuità, secondo cui l’unica sospensione possibile è quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, quarto comma, cod. proc. civ., restando escluse le sospensioni ex art. 295 e art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 22944 del 2007; Cass. n. 419 del 2004).
La Corte procede quindi alla correzione della motivazione in iure ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. e rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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