Liquidazione compensi avvocato: l’ordinanza ex art. 702-ter è appellabile, non ricorribile per saltum (Cass. civ. Sez. 2 n. 3717 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione alla liquidazione dei compensi del difensore, ove il giudice adito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. abbia consapevolmente trattato il procedimento con il rito sommario ordinario e lo abbia concluso con un’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., il provvedimento è suscettibile esclusivamente di appello ex art. 702-quater c.p.c. Non è ammissibile, in difetto di accordo tra le parti, il ricorso per saltum in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 2°, c.p.c. Parimenti non è configurabile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., atteso che tale mezzo è previsto per i provvedimenti per i quali non sia previsto in via ordinaria un ulteriore grado di giudizio.
Il Fatto
Un avvocato proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale, chiedendo la liquidazione dei compensi professionali per l’attività difensiva svolta in favore di una società e dell’affittuaria di azienda, fino alla rinuncia al mandato. Il Tribunale, trattata la causa con il rito sommario di cognizione, accoglieva parzialmente la domanda nei confronti della società mandante e la condannava al pagamento di una somma, dichiarando invece il difetto di legittimazione ad causam dell’affittuaria. Avverso tale ordinanza, il professionista proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la società controricorrente, nel frattempo, era stata dichiarata fallita, precisando che il fallimento sopravvenuto non produce effetti nel giudizio di legittimità. Nel merito, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, valorizzando il principio dell’apparenza e dell’affidamento delle parti sulla forma concretamente adottata dal giudice.
Richiamando l’orientamento consolidato fondato su Sezioni Unite n. 390 del 10.1.2011, la Corte ha affermato che, per individuare il regime impugnatorio del provvedimento che abbia deciso sulle spettanze dovute dal cliente al proprio difensore, assume rilievo determinante la forma adottata, purché questa sia frutto di una scelta consapevole, anche implicita, desumibile dalle modalità di svolgimento del procedimento.
Nel caso di specie, il giudice monocratico aveva seguito per l’intero iter il rito sommario ordinario ex art. 702-bis c.p.c., senza mai menzionare l’art. 14 D. Lgs. n. 150/2011, né mutare il rito in quello speciale collegiale ivi previsto per i giudizi promossi dagli avvocati contro i clienti. Pertanto, l’ordinanza impugnata era stata consapevolmente pronunciata ex art. 702-ter c.p.c. e, non essendo applicabile la disposizione ostativa all’appello prevista per il rito sommario speciale, il provvedimento era appellabile ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c.
La Corte ha escluso l’ammissibilità del ricorso per saltum ex art. 360, comma 2°, c.p.c., evidenziando l’assenza di un accordo tra le parti per l’omissione del giudizio d’appello. Ha inoltre escluso la configurabilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento per il quale l’ordinamento predispone l’ordinario strumento dell’appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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